Consob: no al divieto di short selling per Covid-19
L'ipotesi di ridurre o sospendere le vendite allo scoperto su titoli di stato, obbligazioni e azioni è per il momento rinviata dalla Consob
di Roberto Paternicò - Con comunicato stampa del 9 Marzo 2020, la Consob si è espressa sulla non attivazione dell'interruzione del meccanismo dello "short selling" (vendite allo scoperto) quale utile soluzione, se necessaria, per riequilibrare gli eccessi speculativi sul mercato dei titoli azionari e obbligazionari a causa dell'emergenza Covid-19.
- Short selling: il comunicato della Consob
- Cos'è lo short selling (vendita allo scoperto)
- Un esempio di short selling
- Gli organismi di controllo
Short selling: il comunicato della Consob
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"La Consob non ha evidenza che gli andamenti della Borsa italiana siano riflesso di attacchi speculativi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull'economia. Questi effetti non sono correggibili con decisioni restrittive di Borsa, soprattutto se queste avvenissero in modo indipendente dai paesi membri dell'Unione Europea che sono investiti dagli stessi problemi che colpiscono l'Italia. La Consob ritiene che la temporanea sospensione delle contrattazioni di singole azioni, intesa come pausa di riflessione imposta, già operante quando la caduta dei prezzi è in prossimità dei parametri previsti dai trading halt, introdotti per le sedi di negoziazione da Mifid II, stia ben funzionando, pur nei limiti di efficacia dello strumento e tenuto conto del contesto di mercato sfavorevole a livello di andamento delle Borse nel mondo. In ogni caso l'adozione del divieto unilaterale di short selling è valutata, secondo il Regolamento europeo (Regolamento UE 236/2012), se la caduta dei corsi supera mediamente il 10% e in presenza degli altri presupposti. La sospensione di tutte le contrattazioni di Borsa invece sarebbe una decisione che spegnerebbe l'indicatore di prezzo senza rimuovere le cause, generando problemi di mercato di non facile soluzione nell'immediato futuro."Verrà mantenuto uno stretto monitoraggio, ma per il momento nessun intervento se non l'attesa per le decisioni della BCE in relazione a nuove o rinnovate soluzioni d'intervento finanziario.
Cos'è lo short selling (vendita allo scoperto)
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Come illustra Borsa italiana, la vendita allo scoperto (o short selling) è un'operazione finanziaria che consiste nella vendita di strumenti finanziari non posseduti con successivo riacquisto. Questa operazione si effettua se si ritiene che il prezzo al quale gli strumenti finanziari si riacquisteranno sarà inferiore al prezzo inizialmente incassato attraverso la vendita.
Nel caso in cui si verificasse quanto detto, il rendimento complessivo dell'operazione sarà positivo; al contrario risulterà negativo se il prezzo dello strumento è aumentato.
Colui che decide di vendere strumenti finanziari allo scoperto, non essendo in possesso degli stessi, può richiederli in prestito ad esempio a un broker e, entro una certa scadenza, riacquistare gli strumenti per riconsegnarli al cedente. Solitamente, per il prestito suddetto, viene pagato un interesse annuale al broker in relazione alla durata in giorni dell'operazione di vendita allo scoperto. Oltre a pretendere l'interesse annuale stabilito (che può variare anche in base al singolo titolo), il broker richiede un margine di garanzia per l'operazione (ad esempio il 50% del controvalore scambiato).
La logica che sta dietro ad una operazione di vendita allo scoperto è invertita rispetto a quella di una normale operazione, la quale prevede prima l'acquisto e poi la vendita dello strumento e che può quindi essere utilizzata in fasi di discesa dei mercati.
In queste operazioni il profitto potenziale in caso di vendita allo scoperto, è ridotto rispetto ad una normale operazione di acquisto con successiva vendita, mentre per il venditore allo scoperto la perdita potenziale è illimitata. Chi presta i titoli non solo congela i fondi provenienti dalla vendita allo scoperto, a garanzia e copertura del successivo riacquisto, ma richiede anche un ulteriore importo (il margine di garanzia) per tutelarsi dalla possibilità che il venditore riesca a ricoprirsi riacquistando i suddetti strumenti finanziari con prezzi considerevolmente maggiori a quelli di vendita. Detto margine viene svincolato nel momento in cui gli strumenti vengono riacquistati e, di conseguenza, la posizione viene chiusa.
Un esempio di short selling
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Supponiamo che un investitore pensi che un titolo di stato X (es. BTP - Buono poliennale del tesoro) si avvii verso un movimento di prezzi a ribasso e vorrebbe vendere questo titolo, anche, se non lo possiede, può chiedere ad un broker la disponibilità ad averlo in prestito. Una volta acquisito in prestito detto titolo, lo vende e incassa il controvalore (es.: 1.000 BTP al prezzo corrente di 10 euro = 10.000 euro). Il prestatore del BTP congela quanto l'investitore ha incassato dalla vendita con l'aggiunta di ulteriore importo detto "margine di garanzia" (ad esempio, il 50%, quindi 5.000 euro). Se l'operazione non viene chiusa in giornata, il broker richiederà all'investitore il pagamento di un interesse sul controvalore dell'operazione (ad esempio, pari al 20% su base annua). L'importo degli interessi dipenderà dalla durata dell'operazione. Ipotizzando che questa sia di 5 giorni, gli interessi da pagare saranno pari a (10.000 euro x 20 x 5) / 36500, cioè a 27,7 euro. Supponiamo che, dopo 5 giorni, alla data di chiusura dell'operazione, le previsioni si siano rivelate esatte e il prezzo del titolo sia sceso a 9 euro. L'investitore potrà riacquistare 1.000 BTP X al prezzo di 9 euro spendendo 9.000 e restituirle al broker che gliele aveva prestate. Il profitto totale realizzato sarà, quindi, pari a 972,3 euro (cioè 10.000 – 9.000 – 27,7).
Gli organismi di controllo
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Con il Regolamento (Ue) N. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sullo "short selling" s'introducono obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari e all'acquisto di credit default swap di emittenti sovrani.
Per i titoli di Stato e i credit default swap sul debito si prevede:
- l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di importo rilevante;
- restrizioni alle vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli e alle posizioni uncovered su credit default swap su emittenti sovrani;
- l'esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato previa notifica alle autorità competenti.
La Banca d'Italia, in base al Protocollo d'intesa con il MEF e la Consob:
- calcola, d'intesa con il MEF, l'importo complessivo del debito sovrano in essere ai fini della determinazione della soglia iniziale di notifica e dei successivi livelli incrementali per le posizioni nette 'corte' sul debito sovrano italiano;
- effettua l'analisi e il monitoraggio della liquidità del mercato dei titoli di Stato italiani, al fine di proporre eventualmente al MEF la temporanea sospensione delle restrizioni alle vendite allo scoperto;
- propone al MEF l'adozione di misure di ulteriore restrizione alle vendite allo scoperto al verificarsi di circostanze eccezionali che minaccino la stabilità finanziaria o la fiducia del mercato.
Autore: Roberto Paternicò