Avvocati: a pagare deve essere chi conferisce l'incarico
di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 7037/2020 (sotto allegata) la Cassazione pone fine a una disputa tra colleghi, enunciando l'importante principio di diritto in base al quale l'avvocato deve essere pagato da chi gli conferisce l'incarico, che non sempre coincide con il soggetto nel cui interesse svolge l'attività difensiva in giudizio. Principio valido anche quando l'incarico difensivo viene conferito da un avvocato a un collega in favore di un terzo e in presenza di una procura congiunta. Il contratto di patrocinio infatti non coincide con la procura alle liti se è possibile distinguere il rapporto interno ed extraprocessuale di mandato tra i due professionisti e se risulta che la procura rilasciata dal terzo ai due avvocati è solo il mezzo tecnico necessario per la rappresentanza processuale, in cui non rileva chi dei due difensori ricopre il ruolo di dominus, nel dare esecuzione all'incarico.
- Avvocato condannato in appello a pagare il collega
- Il ricorso in Cassazione
- L'avvocato deve essere pagato da chi gli conferisce l'incarico
Avvocato condannato in appello a pagare il collega
La Corte d'Appello accoglie l'impugnazione di un avvocato e condanna un collega a pagargli il compenso dovuto per l'attività professionale svolta in favore dell'attore di un giudizio svoltosi davanti a un giudice di pace.
La Corte d'Appello nel decidere non da rilevanza al fatto che il cliente ha conferito la procura ad litem congiunta ai due avvocati. La Corte rilevato infatti che tra il cliente e uno dei due avvocati non c'è mai stato alcun contatto prima dell'autentica della procura. Tutte le attività precedenti, come la predisposizione degli atti del giudizio, la presentazione delle domande in giudizio (jus postulandi) in base alle direttive impartire da collega si sono svolte con l'altro difensore. Irrilevanti anche l'assegno bancario e la lettera del gennaio 2002, anche perché il cliente ha dichiarato di "non aver mai inteso conferire incarico a difensore diverso dal (…) e di non aver mai avuto contatti con l'avvocato (…)."
Il ricorso in Cassazione
Ricorre quindi in Cassazione l'avvocato soccombente, che censura l'omesso esame delle lettere a firma dell'avvocato del giugno 2000, del dicembre 2001, del gennaio 2002 e del febbraio 2003 "in cui il (…) viene definito cliente o comune cliente, raccomandato dal (…)." Nel motivo si evidenzia anche come l'avvocato (…) avesse richiesto il pagamento del suo compenso solo a (…) e mai al collega, a cui si era rivolto solo dopo il mancato pagamento della sua prestazione. Con il secondo motivo denuncia invece la nullità della sentenza impugnata per la mancata ammissione di diversi mezzi di prova.
L'avvocato deve essere pagato da chi gli conferisce l'incarico
La Cassazione esamina i due motivi del ricorso congiuntamente e con l'ordinanza n. 7037/2020 lo rigetta. La Corte d'Appello infatti ha ritenuto raggiunta la prova del conferimento dell'incarico professionale da parte del cliente a uno solo dei due avvocati, in relazione alla difesa del soggetto in causa davanti al Giudice di Pace.
La decisione del giudice dell'impugnazione si uniforma pertanto all'interpretazione degli Ermellini secondo i quali "al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura "ad litem" e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura (…) Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguente tenuto al pagamento del corrispettivo."
Tale principio opera anche quando, come nel caso di specie, l'incarico di difesa è stato conferito da un avvocato a un collega in favore di un terzo soggetto, nonostante la procura congiunta. La presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio infatti può dirsi superata anche in via indiziaria se si prova il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo a entrambi è solo uno strumento per espletare la rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di dominus svolto da uno dei difensori rispetto all'altro nel dare esecuzione al mandato.
Da respingere in ogni caso anche il motivo relativo alla mancata ammissione di alcuni mezzi di prova, perché finalizzata a ottenere una diversa conclusione sulla sussistenza dell'incarico professionale conferito direttamente a uno degli avvocati.
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Data: 17/03/2020 09:00:00Autore: Annamaria Villafrate