Interdittiva antimafia: rapporto tra impresa e dipendente e motivazione postuma
Per il Cga Sicilia, la presenza di un dipendente pregiudicato, da sola, non è indice di infiltrazione sufficiente ai fini dell'emissione di informativa interdittiva antimafia
Avv. Giovanni Francesco Fidone - Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 162 del 16/03/2020 ha riformato una sentenza del TAR Catania, esprimendo importanti principi in materia di informativa interdittiva antimafia.
- Interdittiva antimafia: i principi fissati dal CGA Sicilia
- Rapporto tra impresa e dipendente pregiudicato
- La motivazione postuma
Interdittiva antimafia: i principi fissati dal CGA Sicilia
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In particolare, sono due i profili su cui verte la pronunzia:
- il rapporto tra impresa e dipendente pregiudicato, sintomatico di infiltrazione criminale;
- la possibilità di ricorrere ad una integrazione postuma della motivazione dell'interdittiva, da parte dell'amministrazione.
Rapporto tra impresa e dipendente pregiudicato
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Per quel che concerne il primo profilo chiarisce il C.G.A. che l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente non determina "effetti contagianti automatici", dovendosi dare rilievo anche al livello di mansioni del lavoratore ed alla intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, quale elemento indicativo della volontà di interrompere la collaborazione.
Ritiene il C.G.A. che il pericolo di infiltrazioni criminali può essere dedotto soltanto se siano desumibili dal provvedimento, in maniera obiettiva, la consistenza, i contenuti e la modalità del rapporto tra titolare dell'impresa e dipendente pregiudicato, in grado di configurare una collaborazione illecita.
La motivazione postuma
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Quanto alla motivazione postuma, invece, nel corso del giudizio di primo grado l'Autorità Prefettizia ha individuato ragioni ulteriori a sostegno dell'interdittiva, rispetto a quelle indicate nel provvedimento impugnato.
Ebbene, su tale aspetto il C.G.A. è stato tranciante nel riconoscere che non possono porsi a sostegno della legittimità dell'interdittiva fatti sopravvenuti, in quanto gli stessi, oltre ad essere generici e non pertinenti nella specie, comunque costituiscono una inammissibile motivazione postuma.
Autore: Giovanni Fidone