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Diffamazione a mezzo stampa

La diffamazione a mezzo stampa è un reato punito dal terzo comma dell'art. 595 del codice penale quale forma aggravata del reato di diffamazione


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Cosa si intende per diffamazione a mezzo stampa

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Il reato di diffamazione a mezzo stampa prevede che venga punito chiunque offenda la reputazione altrui attraverso il mezzo di comunicazione della stampa.

La fattispecie, contemplata dal terzo comma dell'art. 595 del codice penale, rappresenta una forma aggravata del reato di diffamazione, disciplinato da tale articolo e perseguibile a querela della persona offesa.

In linea generale, il reato di diffamazione si configura quando l'offesa nei confronti di un soggetto (che deve essere assente) sia espressa comunicando con due o più persone.

Per tale motivo, la diffamazione a mezzo stampa è ritenuta particolarmente lesiva, poiché tale mezzo di comunicazione permette, per sua natura, di raggiungere un elevato numero di persone ed è intrinsecamente fornito di una propria autorevolezza.

La nozione di stampa

Ad ogni modo, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che nel concetto di stampa di cui alla norma in esame rientri qualsiasi mezzo di comunicazione che sia in grado di raggiungere una quantità indefinita di persone.

In particolare, va rilevato che, ai fini dell'applicabilità della disciplina in oggetto, nel concetto di stampa vanno ricomprese anche le testate telematiche, e quindi ogni tipo di pubblicazione periodica online (v. Cass. SS. UU., n. 31022/15 e Cass. sez. V, n. 1275/18). Rimangono, invece, escluse da tale novero altre forme di comunicazione telematica, quali blog e newsletter.

La norma: l'art. 595 del codice penale

Ecco il testo dell'art. 595 del codice penale:

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate".

Responsabilità dell'autore e del direttore

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Il soggetto punito per il reato di diffamazione a mezzo stampa è l'autore dell'articolo che contenga le espressioni diffamatorie.

A tal proposito, va notato che l'offesa alla reputazione può configurarsi anche quando l'espressione denigratoria sia contenuta soltanto nel titolo dell'articolo, in considerazione dell'immediatezza dell'impatto che questo ha sulla generalità dei lettori, quand'anche il corpo dell'articolo contenga specificazioni che ne mitighino la portata offensiva (cfr. Cass. Pen. sez. V, n. 6110/2019, Cass. Civ. sez. III, n. 12012/17; vedi anche Diffamazione: basta il titolo di un articolo per il reato).

Peculiare nella fattispecie in esame è il collegamento con l'art. 57 del codice penale, che punisce la condotta del direttore o del vice-direttore responsabile che ometta di esercitare il controllo sui contenuti pubblicati sul periodico in caso di reati commessi col mezzo della stampa.

In particolare, la responsabilità del direttore che non abbia impedito la commissione di reati col mezzo della stampa si configura anche nell'ambito delle testate telematiche (v. la già citata Cass. sez. V, n. 1275/18) e la relativa condotta è punita, a titolo di colpa, con la stessa pena prevista per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Scriminanti: diritto di cronaca e di critica

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In ossequio alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dalla nostra Costituzione, vengono considerate scriminanti della fattispecie in esame il diritto di cronaca e di critica, a condizione che siano rispettati i canoni di rilevanza della notizia fornita, verità dei fatti narrati e continenza delle espressioni utilizzate (v., sul punto, la nostra guida sulla diffamazione e l'approfondimento sul diritto di critica politica esercitato anche a mezzo stampa).

Le sanzioni previste

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Le sanzioni previste dall'art. 595 comma terzo c.p. per il reato di diffamazione a mezzo stampa sono rappresentate dalla pena della reclusione da sei mesi fino a 3 anni o da una multa di importo non inferiore a 516,00 euro.

Per completezza, ricordiamo che il reato base di diffamazione semplice (commesso senza l'utilizzo di mezzi di comunicazione di stampa) è invece punito, dal comma primo dello stesso articolo, con la reclusione fino a un anno o con una multa di importo massimo pari a 1.032 euro.

L'aggravante dell'attribuzione di fatto determinato

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Occorre ricordare, infine, che la legge sulla stampa, n. 47/1948, prevede, all'art. 13, un'aggravante del reato in oggetto, quando la diffamazione a mezzo stampa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

In tal caso la reclusione può arrivare fino a sei anni.


Per ulteriori approfondimenti, vai alla nostra guida sul reato di diffamazione

Per saperne di più sulle conseguenze sul piano civile vedi il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa

Data: 30/03/2020 12:15:00
Autore: Marco Sicolo