Avvocati: legittimo impedimento anche nel procedimento di sorveglianza
di Annamaria Villafrate - La sentenza 10565/2020 della Cassazione (sotto allegata) chiarisce che il legittimo impedimento a comparire del difensore per motivi professionali, legittima il rinvio dell'udienza anche per i procedimenti di sorveglianza che si svolgono con rito camerale.
- Richiesta di rinvio per legittimo impedimento
- No al legittimo impedimento se il rito è camerale
- Legittimo impedimento per ragioni professionali anche nel procedimento di sorveglianza
Richiesta di rinvio per legittimo impedimento
Il Tribunale di sorveglianza respinge l'istanza avente ad oggetto la concessione di misure alternative alla detenzione. Ricorre in cassazione il difensore dell'imputato ritenendo il primo grado di giudizio nullo perché l'udienza si è tenuta nonostante il legale del condannato avesse chiesto il rinvio per un impedimento professionale.
No al legittimo impedimento se il rito è camerale
Il Procuratore generale chiede il rigetto del ricorso sostenendo che l'art. 420 ter, comma 5 c.p.p che riconosce alla parte il rinvio dell'udienza preliminare in caso di legittimo impedimento del difensore non si applica ai procedimenti diversi dall'udienza preliminare che si svolgono con il rito camerale.
Legittimo impedimento per ragioni professionali anche nel procedimento di sorveglianza
La Cassazione, con la sentenza n. 10565/2020 annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame. Al termine di un esame attento e dettagliato degli opposti indirizzi giurisprudenziali in materia di legittimo impedimento del difensore, gli Ermellini giungono alla seguente conclusione: "in tutti i casi in cui l'ordinamento prevede, anche solo come facoltativa, la presenza in udienza del difensore, questi, se legittimamente impedito a comparire in udienza abbia il diritto a ottenere il differimento dell'udienza."
Le diverse ragioni dell'impedimento se legittime non giustificano una disciplina processuale diversa, visto che a rilevare è la obiettiva impossibilità ad esercitare il diritto di difesa con la presenza del difensore in udienza, luogo in cui si svolge il contraddittorio.
La Cassazione afferma quindi il seguente principio di diritto: "la norma di cui all'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di cui all'art. 666 cod. proc.pen., e quindi anche nel procedimento di sorveglianza, e anche nel caso di impedimento del difensore per concomitante impegno professionale."
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Data: 31/03/2020 09:00:00Autore: Annamaria Villafrate