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Coronavirus: le istruzioni della Cassazione

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione rende note le modalità operative di accesso ai servizi che riguarderanno soltanto i procedimenti non sospesi ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020


di Lucia Izzo - A causa dell'evolversi della situazione epidemiologica legata al virus COVID-19, l'accesso ai servizi della Corte di Cassazione e il deposito degli atti riguarderà soltanto i procedimenti non sospesi ai sensi dell'art. 83, comma 3, del decreto legge 18/2020, entrato in vigore lo scorso 17 marzo.

Lo rende noto un provvedimento del Primo Presidente della Cassazione del 25 marzo 2020 (sotto allegato) che prende atto delle novità introdotte dal decreto pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020.

Rinvio udienze e sospensione termini

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Tale decreto ha previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Ancora, la stessa norma estende gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine, chiarendo che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini riguarda tutti i termini procedurali e si estende quindi anche ai termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e per le impugnazioni.
Inoltre, l'art. 83, comma tre individua una serie di controversie e procedimenti, caratterizzati da urgenza, per i quali il procedimento deve proseguire e dunque non si applica la disciplina del rinvio e della sospensione dei termini. L'elenco ricalca (e sostituisce) quello contenuto nel precedente D.L. n. 11/2020.
Per l'elencazione tassativa dei procedimenti non sospesi si rimanda alla lettura del menzionato decreto legge, ma si evidenzia come tra questi non rientrino quelli in materia di tributaria.

Cassazione: le modalità operative per l'accesso ai servizi

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Tanto premesso, il provvedimento della Prima Presidenza della Cassazione dispone che, dal 26 marzo e fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, dal lunedì al venerdì siano osservate le seguenti modalità operative per quanto concerne l'accesso ai servizi.
Viene precisato che l'accesso alle Cancellerie civili e penali, all'Archivio centrale civile e all'U.R.P. sarà in ogni caso limitato ad un solo utente per volta e avverrà nel rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
Nelle giornate di sabato 28 marzo, 2 e 11 aprile 2020 gli Uffici della Corte di Cassazione resteranno chiusi al pubblico.
Con il provvedimento in esame vengono inoltre espressamente revocati i provvedimenti adottati in data 9, 16 e 18 marzo 2020.

Uffici di cancelleria delle sezioni civili

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La Cancelleria centrale civile e le Cancellerie delle sezioni civili riceveranno in deposito solo gli atti relativi ai procedimenti non sospesi ai sensi dell'art.83, comma 3, lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

La Cancelleria Centrale, nel dettaglio, erogherà il servizio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e distribuirà i ticket (massimo 25 per i ricorsi e 30 per i controricorsi) dalle ore 8:30 alle ore 9:30. Si invitano gli avvocati a privilegiare l'invio per posta dei ricorsi e dei controricorsi, ai sensi dell'art. 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Per le Cancellerie delle sezioni civili, invece, le richieste di deposito degli atti e di consultazione dei fascicoli andranno inviate agli indirizzi di posta elettronica che sono allegati in calce al provvedimento stesso.
Gli interessati riceveranno poi, per via telefonica o telematica, comunicazione del giorno e dell'orario fissato per l'accesso in cancelleria. Il provvedimento disciplina anche le modalità di rilascio di copia degli atti che si osservano anche per le richieste di copie indirizzate all'Archivio centrale civile.
Nel dettaglio, le copie potranno essere ritirate esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Fino al 15 aprile 2020 è sospeso il ritiro presso l'Archivio centrale civile del fascicolo di parte dopo la pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio.

Uffici di cancelleria delle sezioni penali

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Anche le Cancellerie delle sezioni penali riceveranno in deposito solo gli atti relativi ai procedimenti non sospesi ai sensi dell'art.83, comma 3, lett. b), del D.L. n. 18/2020.
Le richieste di deposito degli atti di cui sopra e di consultazione dei fascicoli andranno inviate agli indirizzi di posta elettronica allegati al provvedimento. Gli interessati riceveranno per via telefonica o telematica comunicazione del giorno e dell'orario fissato per l'accesso in cancelleria.

Il rilascio di copia di atti è disciplinato come per il settore civile.

U.R.P. Centrale

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Per guanto riguarda l'U.R.P. Centrale, le richieste di informazione andranno inviate all'indirizzo PEC urp.cassazione@giustiziacert.it e saranno evase con lo stesso mezzo, mentre per il rilascio di copie degli atti si rimanda alle modalità operative disciplinate nel settore civile che varranno anche per le richieste di certificati.
Data: 27/03/2020 11:30:00
Autore: Lucia Izzo