Permessi legge 104: le istruzioni del ministero
Il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni su lavoro agile e permessi 104 estesi dal decreto Cura Italia, integrando la "dimenticanza" INPS circa i lavoratori disabili
di Lucia Izzo - Ci pensa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a fugare ogni dubbio: potranno beneficiare permessi di cui alla Legge n. 104/92 "estesi" dal decreto "Cura Italia" anche i lavoratori disabili che ne fruiscono per sé (leggi in merito Decreto Cura Italia e permessi legge 104: l'Inps dimentica i disabili?).
Una precisazione che potrebbe apparire ovvia, tuttavia la "dimenticanza" dell'INPS nel messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, che non contemplava tra i beneficiari i lavoratori disabili, aveva fatto sorgere interrogativi sul punto a cui ha fornito risposta il Ministero con la Circolare n. 3 del 24 marzo (sotto allegata).
Nella medesima circolare, inoltre, il Ministero si sofferma anche sui congedi parentali per i genitori e sul diritto a lavoro agile.
- Estensione permessi legge 104
- I beneficiari dei permessi legge 104
- Cumulo permessi
- Come richiedere i permessi
- Assenza come ricovero ospedaliero
- Diritto al lavoro agile
Estensione permessi legge 104
[Torna su]
Come noto, il D.L. Cura Italia (n. 18/2020) ha "eccezionalmente" incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.
Di norma, ai beneficiari dei permessi ex lege 104/92 spettano 3 giorni di permesso al mese. Il Ministero evidenzia come, a seguito dell'intervento, si potrà fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa: 3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/92, + 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1, DL n. 18/2020.
Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi.
I beneficiari dei permessi legge 104
[Torna su]
Le stessa Legge n. 104/92 precisa chi può beneficiare dei tre giorni di permesso.
Si tratta: dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Ancora, il comma 6 del medesimo art. 33 della legge 104 estende la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso, comprendendovi anche "la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità".
A chi spettano i permessi legge 104 estesi
Nonostante la "svista" dell'INPS, il Ministero conferma che degli ulteriori permessi riconosciuti dal D.L. Cura Italia potranno beneficiare tutti i predetti soggetti, nessuno escluso.
In sintesi, lo ribadiamo riportando l'elenco dei beneficiari presente nella circolare, si tratta di:
1. Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
2. Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
3. Lavoratori con disabilità grave.
Cumulo permessi
[Torna su]
Il Ministero precisa che restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).
Come richiedere i permessi
[Torna su]
In attesa di una Circolare illustrativa, per chiedere i permessi bisognerà rifarsi alle prime istruzioni fornite dall'INPS nel precedente messaggio che valgono per tutti i beneficiari, nonostante la "dimenticanza".
Lavoratori dipendenti privati
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti privati, se questi hanno già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non dovranno presentare una nuova domanda. Potranno fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
Chi è privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità, dovrà invece presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), dovranno presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
I dipendenti pubblici, dunque, non dovranno presentare domande di permesso all'INPS, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Assenza come ricovero ospedaliero
[Torna su]
Sempre il D.L. Cura Italia ha previsto, fino al 30 aprile 2020, che per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sia equiparato al ricovero ospedaliero.
Come precisato nella Circolare ministeriale, tale norma prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 alle seguenti categorie di lavoratori:
1. Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
2. Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.
Diritto al lavoro agile
[Torna su]
L'articolo 39, comma 1, del Decreto Cura Italia ha anche previsto che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, avranno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o smart working (ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Inoltre, il Ministero richiama la direttiva 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, rammentando come l'art. 87 del medesimo D.L. 18/2020 abbia previsto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni" in modo tale da limitare la presenza di personale negli uffici e a prescindere dagli accordi individuali già stilati.
Nel caso in cui il lavoro agile non possa essere adottato, "le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva". Escluse anche queste possibilità, il personale potrà essere esentato dal servizio. In questo caso "il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista".
L'articolo 87, spiega il Ministero, condiziona l'esenzione dal servizio all'esaurimento di tutte le altre possibilità alternative (lavoro agile, attività indifferibili, ferie ed istituti simili) e impone di motivare tale scelta. Alla luce di ciò, i dipendenti la cui attività lavorativa non rientri tra quelle "smartizzabili" o che dichiarino, mediante autocertificazione, di non disporre degli strumenti informatici necessari alla creazione della "scrivania virtuale", potranno essere motivatamente esentati dal servizio dal responsabile del competente CDR, previa relazione del dirigente dell'ufficio da cui risultino le ragioni ostative al lavoro agile e l'impossibilità di ricorrere agli istituti contrattuali previsti per le assenze dal servizio.
Autore: Lucia Izzo