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Cassazione: il Comune risarcisce il bambino che cade nel parco

Per la Corte va cassata con rinvio la sentenza che ha negato il risarcimento a un bambino caduto da uno scivolo di un parco comunale


di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 7578/2020 della Cassazione (sotto allegata) accoglie il ricorso di due genitori che si sono visti negare il risarcimento per il loro bambino, che a causa di una caduta da uno scivolo del parco del Comune ha riportato la frattura dell'omero. Per la Cassazione va cassata con rinvio la decisione del giudice di merito, perché non è necessario dimostrare l'insidia dello scivolo. Il Comune semmai deve provare che la caduta e il danno che ne è derivato, sarebbe stato evitabile dal bambino con l'ordinaria diligenza.

Risarcimento al bambino caduto dallo scivolo del parco comunale

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Un bambino di nove anni cade da uno scivolo di un parco comunale. I genitori agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento delle lesioni riportate dal figlio in seguito alla caduto, consistenti nella frattura dell'omero. Per i genitori il bambino è caduto a causa di un difetto della pedana dello scivolo, per cui la responsabilità ricade sul Comune, responsabile nella veste di custode.

Il tribunale e la corte d'Appello rigettano le richieste risarcitorie.

Violazione dell'art. 2051 c.c.

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I genitori soccombenti nel merito ricorrono in Cassazione sollevando tre motivi di ricorso:

Il Comune deve risarcire il bambino che cade dallo scivolo

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La Cassazione con ordinanza n. 7578/2020 accoglie il ricorso nel merito ritenendo fondati tutti e tre i motivi sollevati.

Il giudice di merito ha ritenuto contraddittoria la versione dei fatti fornita dai genitori nell'atto di citazione e nell'atto di denuncia querela presentata in sede penale. Per la Cassazione però tale contraddizione non sussiste visto che in entrambi i casi i genitori del minore attribuiscono al difetto dello scivolo la caduta del figlio.

La Corte evidenzia come non costituisce in ogni caso motivo sufficiente di rigetto della domanda il ritenere le narrazioni contraddittorie, in quanto frutto di un errore di percezione, che come tale può essere fatto valere in sede di legittimità, perché sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.

Fondato anche il terzo motivo del ricorso in quanto la responsabilità da cose in custodia non richiede che esse costituiscano un'insidia, ovvero un pericolo non visibile e prevedibile. Questo aspetto semmai riguarda l'evitabilità del danno da parte del danneggiato.

La responsabilità da cose in custodia presuppone infatti solo che il danno si sia verificato per il dinamismo di una cosa soggetta al controllo del Comune convenuto. Spetta a quest'ultimo semmai dimostrare, con l'ordinaria diligenza, se la cosa rappresentasse all'epoca dei fatti un'insidia visibile che il danneggiato poteva evitare.

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Data: 29/03/2020 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate