Indagini penali avviate ed effetti sul porto d'armi
Il procedimento penale citato in un divieto detenzione armi va autonomamente valutato dall'Autorità, se vuole pervenire ad un giudizio negativo sull'affidabilità dell'interessato
Avv. Francesco Pandolfi - In materia di divieto detenzione armi, sospensione della nomina a guardia particolare giurata e del porto d'armi per difesa personale, l'Autorità prefettizia non può limitarsi a richiamare il fatto storico della semplice esistenza di indagini penali e del titolo di reato astrattamente ipotizzato.
- Requisiti affidabilità porto d'armi: il principio generale
- Il caso: sequestro cautelare arma
- La soluzione del Tar
Requisiti affidabilità porto d'armi: il principio generale
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Al contrario essa è chiamata a dare conto della reale incidenza delle condotte asseritamente poste in essere dall'interessato, e del loro grado di effettivo disvalore, sui requisiti di affidabilità che condizionano la possibilità di esplicare l'attività di guardia giurata.
Il caso: sequestro cautelare arma
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A seguito di un procedimento penale avviato per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p., i Carabinieri ritirano e sequestrano in via cautelare l'arma legalmente detenuta dalla persona interessata alla vicenda, con relativo munizionamento di due caricatori, oltre al libretto di licenza di porto d'armi per difesa personale e guardia particolare giurata.
In un secondo momento il Prefetto dispone la sospensione della nomina a g.p.g.ed il porto d'armi per difesa sino alla definizione del procedimento penale pendente a suo carico e ad una successiva nuova valutazione sulla condotta, o sino alla scadenza delle citate autorizzazioni di polizia; altresì il divieto di detenere armi, munizioni o esplosivi e l'obbligo di consegnare le stesse per la custodia al Commissariato di P.S. competente.
La soluzione del Tar
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L'interessato presenta il suo ricorso, che viene accolto dal Tar Milano con sentenza n. 27 del 7 gennaio 2020.
In sostanza il Collegio, tanto in sede cautelare quanto nel merito, ritiene che il reato ipotizzato a carico della persona di cui si parla, sebbene connotato da profili di gravità, costituisce solo l'oggetto di un'indagine penale ancora in fase preliminare.
Ora, se questo è vero, se cioè è vero che ci si trova in assenza di dati certi, è innegabile che l'amministrazione deve esprimere una sua specifica, dettagliata ed autonoma valutazione dei fatti per spingersi verso i suoi provvedimenti negativi, in quanto la fase penale è meramente embrionale e non offre alcun fondato elemento che possa essere utilizzato in sede amministrativa.
Conclusioni: i provvedimenti ministeriali sono annullati.
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Autore: Francesco Pandolfi