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Congedo Covid-19: presupposti, indennità e proroga

L'Inps detta le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati e proroga il tutto fino al 13 aprile


Il congedo parentale straordinario (Covid-19) introdotto dal Cura Italia per dare un mano concreta alle famiglie in difficoltà a seguito della chiusura delle scuole può essere usato fino al 13 aprile (in luogo del 3 come in precedenza indicato. Lo ha precisato l'Inps con il messaggio n. 1516 del 7 aprile, successivo alla circolare n. 45/2020 con cui sono stati indicati dall'istituto i presupposti per la fruizione della misura.

Congedo Covid-19: la circolare Inps

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L'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si ricorda, ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con Dpcm del 4 marzo 2020, per far fronte all'emergenza coronavirus.
Il congedo è fruibile "dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico. In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall'Istituto con la circolare n. 44/2020.
Inoltre, l'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020".
Tanto viene anticipato nella premessa della stessa circolare Inps n. 45 del 25 marzo 2020 che è stata aggiornata con il prolungamento della possibilità di utilizzare il congedo Covid-19 fino al prossimo 13 aprile.

Le condizioni per fruire del congedo parentale straordinario

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Il decreto-legge n. 18/2020, ex art. 23, riconosce alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
La possibilità di fruire del congedo è estesa ai genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
E' opportuno notare che il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Ai beneficiari del congedo potrà essere corrisposta un'indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
Ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, viene estesa la possibilità di fruire del congedo sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le summenzionate disposizioni - contenute nel decreto-legge n. 18/2020 - vengono estese anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori.
Categorie dei beneficiari
Le misure contemplate dal decreto si rivolgono alle seguenti categorie: genitori dipendenti del settore privato, del settore pubblico, iscritti alla Gestione separata (ex articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995) e di genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed infine per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992; sicché, si deduce la volontà ministeriale di sostenere i genitori chiamati ad affrontare il disagio connesso alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche predisponendo delle novità normative, rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale, prescrivendo delle nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli e la tutela oltre i massimali ordinari.

Indennità

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Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori dipendenti del settore privato ed ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS un'indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età; l'indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Tanto è prescritto anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, cui viene riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età. Viene, dunque, ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un'indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.
Relativamente ai genitori di figli con disabilità, l'indennità pari al 30% della retribuzione – prevista in via ordinaria e calcolata ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo – viene regolata dalle misura di emergenza ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, che riconosce la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 23 del citato decreto, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa e parimenti per le prime categorie il decreto prevede che i genitori possano fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.

I presupposti

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Terminato l'excursus relativo alle categorie di dipendenti ricomprese nel decreto-legge menzionato e le relative dinamiche che governano l'attuazione della misura, in maniera differente per ciascuna categoria, occorre precisare le c.d. condizioni essenziali contemplate ai fini della concessione del congedo COVID-19.
Il beneficio è certamente fruibile, per tutte le categorie illustrate, a condizione che
a) non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting,

b) nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa,
c) non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
Accanto a tali presupposti, per le richieste presentate dai genitori di figli con disabilità certificate, occorre valutare anche che sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992), che lo stesso figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale; e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19.
L'eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito nel periodo disciplinato dall'articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.
Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 23 del decreto in commento, i genitori dei figli con disabilità possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, come prevista dall'articolo 24 del decreto.
Resta ferma invece l'incumulabilità, nell'arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità.

Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti, il decreto-legge ammette la possibilità di cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito di cui al citato articolo 24 del decreto.
Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela esposta, sarà possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Estensione permessi legge 104

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Infine, l'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto un incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Ciò significa, allora, che i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere - in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) - di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Inoltre, le stesse 12 giornate di cui all'articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
Restando in tema di permessi, giova ricordare anche la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.
Infine, il testo della circolare precisa espressamente che il lavoratore che assiste un altro soggetto disabile, potrà cumulare per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12).

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese), verrà invece applicata la formula di calcolo prevista ai fini del riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso previste dal decreto; tuttavia, tale riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.
Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi e dovranno comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori.
Per i casi di pagamento diretto, l'indennità è erogata dall'Istituto e la domanda sarà necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità.
In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.
Dott.ssa Anna D'Amicis
email: annadamicis10.7@gmail.com

Data: 10/04/2020 15:50:00
Autore: ANNA DAMICIS