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La 'cura dei diritti' e lo stato di emergenza

Quale riservatezza in tempi di epidemia? La privacy ridisegnata dallo stato di emergenza, la duttilità della norma e la coscienza sociale


Avv. Ylli Pace e Avv. Maria Cristina Trivisonno - "Non è vero che la privacy è il lusso che non possiamo permetterci in questo tempo difficile, perché essa consente tutto ciò che è ragionevole, opportuno e consigliabile fare per sconfiggere il coronavirus. La chiave è nella proporzionalità, lungimiranza e ragionevolezza dell'intervento. Oltre che nella sua temporaneità": queste le parole del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e prezioso spunto di riflessione per decretare l'eventuale vincitore - in una lotta ad armi pari - fra valori di uguale rango costituzionale.

Privacy ridisegnata: l'ancora normativa

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Nell'ottica di una necessitata adozione di misure restrittive della nostra e della altrui libertà, assistiamo, quotidianamente, a limitazioni della riservatezza che, pur se meno tangibili rispetto ad altre, possono rivelarsi altrettanto consistenti. Il binomio, misure da adottare e tutela della salute pubblica, è oggi inscindibile. Ora, lo stesso Regolamento comunitario sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) non contiene una specifica disciplina da applicare in ambito sanitario, esprimendo il relativo art. 9, paragrafo 1, un principio di carattere generale, per cui vi è divieto di trattare dati personali che rivelino, fra gli altri, anche "dati relativi alla salute", con le eccezioni tuttavia previste dal successivo paragrafo. Deroghe possono quindi essere giustificate da "motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri" e "proporzionato alla finalità perseguita", purché rispetti "l'essenza del diritto alla protezione dei dati" e preveda "misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi" dei soggetti coinvolti (lettera g); ulteriori eccezioni trovano motivo nelle "finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3" (lettera h), ovvero quelle del trattamento "da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza..."; infine, a rilevare sotto il profilo delle eccezioni, sono i "motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale" (lettera i). Quindi, lo stesso art. 14 del D.L. n. 14/2020, contenente disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, ha specificato la facoltà - per i soggetti operanti nel Servizio nazionale di Protezione Civile e per i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché per gli uffici del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre che per le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e per i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure emergenziali - di "effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19". E, tanto, "anche allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali". Ebbene, ampia è la platea dei potenziali attori, tutti chiamati ad un attento "dosaggio" di innovazione e di radicate modalità di intervento, mentre da sperimentarsi è la fitta rete di legami in essere.

E-privacy e perimetro degli spostamenti: una prima ricostruzione normativa

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Quanto alla mappatura degli spostamenti ed alla loro divulgabilità – pur in un quadro che sta evolvendo – non può che esservi il richiamo alla Direttiva 2002/58/CE, (Direttiva e-privacy), poi modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, e che, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, costituisce l'altro strumento normativo dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali, in attesa dell'adozione del Regolamento e-privacy, ancora oggetto di discussione in seno alla Commissione Europea. In particolare, sono le vicende relative ai dati sul traffico e sulla ubicazione a tenere desto l'interesse, date le inevitabili conseguenze sul loro utilizzo e considerato il pericolo di rotte non facilmente invertibili. Ad oggi, per quei trattamenti che attengono specificamente alla materia delle comunicazioni elettroniche, prevalgono, sulle disposizioni generali del GDPR, quelle volte ad attuare la richiamata Direttiva e-privacy, con le previste opzioni dell'anonimato o del consenso degli interessati. Anche sotto tale profilo, tuttavia, l'art. 15 della medesima Direttiva consente deroghe a tutela della sicurezza pubblica, quale "misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica". Anzi, ai sensi della stessa norma, "gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo", pur nella conformità ai principi generali di diritto comunitario e nel rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed in adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dunque, senza rinuncia alcuna alla essenza di un sistema democratico, sono i criteri di opportunità e di proporzionalità a dover indirizzare le scelte, anche se sotto i dettami di istanze emergenziali.

Duttilità della norma e coscienza sociale

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Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPD), lo scorso 19 marzo, ha adottato la "Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19", enunciando, al paragrafo 3, i principi fondamentali da applicarsi: così, in primo luogo, quello delle "finalità specifiche ed esplicite", oltre che di garanzia, per gli interessati, di "informazioni trasparenti sulle attività di trattamento svolte e sulle loro caratteristiche principali, compreso il periodo di conservazione dei dati raccolti e le finalità del trattamento"; non meno rilevanti, ancora, la facile accessibilità ed il linguaggio semplice e chiaro delle relative informazioni, nonchè la attenta divulgazione e la adeguata documentazione delle misure messe in campo per gestire la fase emergenziale ed il relativo processo decisionale. Evidentemente, se da un lato, la molteplicità delle fonti e la peculiarità degli interessi implicati rendono il compito meno agevole, dall'altro, la tenuta dell'intero impianto normativo - comprese le regole non scritte - è sottoposta ad una prova senza eguali. In ogni caso, a debita, doverosa distanza da una concezione statica del diritto, non si può che richiamare la logica di una norma "duttile", ovvero capace di modellare il suo più autentico significato in contesti dinamici e di certa complessità, come quello attuale. Ed allora, in una società che ama definirsi digitale ma che non abbia perso consapevolezza di sé nè della propria coscienza, alcun valore potrà prendere il sopravvento sull'altro, in un equilibrato bilanciamento di diritti imprescindibili eppure rinnovati. Nessun depauperamento, quindi, sarà da denunciare se questo inevitabile intreccio di autonomia e di dipendenza riuscirà a mantenere confini non illimitati. Lo scenario, invece, potrebbe destare non poco allarme se, dimentico delle originarie finalità ed asservito ai meri criteri della tecnologia, andasse a tramutarsi in un oscuro ed inaffidabile groviglio di metodi. Ed a chi, in questi tempi, dovesse sentirsi destabilizzato, di conforto potrebbero essergli le parole del geniale "eretico" della psicoanalisi, Alfred Adler: "l'essere umano può raggiungere un benessere sempre più soddisfacente, nel momento in cui si sente nel mondo come a casa propria".

STUDIO LEGALE PACE

Avv. Ylli Pace
Piazzetta Chiesa Greca, 8 cap. 73100 – Lecce
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Data: 04/04/2020 16:00:00
Autore: VV AA