Bimbo cade dallo scivolo: di chi è la responsabilità?
La responsabilità da cose in custodia, il nesso di causalità e l'onere della prova nella recente giurisprudenza della Cassazione
di Filippo Portoghese - Ricordate il film "Kramer contro Kramer"? La scena in cui mentre Bill (Dustin Hoffman) è al parco giochi, osservando il figlio giocare, questi cade da una struttura d'acciaio e si ferisce al viso? Alzi la mano quel genitore che non ha provato un pò di apprensione nei momenti di svago dei propri figli, soprattutto se ancora molto piccoli. Nel film quella caduta è stata al centro di una disputa legale senza esclusione di colpi tra i due genitori, che si stavano separando.
Nell'ordinanza in commento invece (Cass. n. 7578/2020), la disputa è tra i genitori di un bimbo di nove anni che, caduto da uno scivolo di un parco giochi riporta una frattura dell'omero, e il Comune in cui si trova il parco.
- La responsabilità da cose in custodia
- La domanda di risarcimento dei genitori
- Nesso di causalità e prova del danno
La responsabilità da cose in custodia
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A dire dei genitori il danno si sarebbe verificato a causa di un difetto della pedana dello scivolo e dunque riconducibile alla responsabilità da custodia del Comune che per tale motivo viene chiamato in causa in ragione dell'art. 2051 del codice civile (cosa in custodia).
Una norma severa che delinea in capo al custode della cosa una responsabilità oggettiva presunta. E' custode chi o colui che ha un potere fisico e giuridico sulla cosa, che cioè può e deve controllarla (perchè non rechi danni). Il danneggiato, in questo caso il bambino e per lui i suoi genitori, deve limitarsi a dimostrare il rapporto di custodia (lo scivolo è di proprietà del Comune) e il c.d. nesso di causalità tra lo scivolo e la frattura subita.
La domanda di risarcimento dei genitori
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Tribunale (primo grado) e Corte d'Appello (secondo grado) non accolgono la domanda di risarcimento perchè vi sarebbero contraddizioni circa le modalità della dinamica dell'incidente. Non sarebbe chiaro se il bambino sia caduto perchè la pedana dello scivolo non ha retto oppure perchè abbia inciampato comunque in una sua sconnessione.
La vicenda giunge in Cassazione che, si ricorda, non giudica più sui fatti bensì sulla corretta applicazione delle regole (processuali e sostanziali).
E il giudizio della Cassazione è (allo stato) favorevole ai genitori del bambino.
Nesso di causalità e prova del danno
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In primo luogo - osserva la Cassazione civile - non vi sarebbe alcuna radicale contraddittorietà posto che il fatto che ha generato l'incidente, pur se in modo diverso, è unico, e consiste nel "dinamismo" che i ricorrenti (cioè i genitori del bimbo) attribuiscono allo scivolo quale causa dell'incidente. Il nesso di causalità cioè vi sarebbe quale che fosse il reale accadimento dei fatti (pedana dello scivolo non ha retto oppure inciampo del bimbo comunque per una sua sconnessione).
In secondo luogo, la Cassazione prende le distanze da una certa pregressa giurisprudenza meno favorevole al danneggiante e qui afferma che la responsabilità da cose in custodia (art. 2051 cc) presuppone soltanto che il danno sia avvenuto per il "dinamismo" di una cosa che era soggetta al controllo del convenuto (in questo caso il Comune).
Il danneggiato deve preoccuparsi unicamente di dimostrare che il danno è derivato da quello scivolo e che tale scivolo presentava un difetto di manutenzione o che comunque aveva una condizione potenzialmente lesiva (che non è propria di uno scivolo).
Il Comune deve provare la regolare manutenzione dello scivolo e offrire altresì la prova che il danno era evitabile dal danneggiato usando l'ordinaria diligenza (provando il mancato controllo del minore da parte dei genitori che in ogni caso potrebbe rilevare come concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 cc e incidere sul quantum risarcitorio non andando a interrompere il nessi di causalità) , ossia la prova che la cosa presentasse una insidia visibile ed evitabile dal danneggiato.
A dire della Cassazione, i giudici di primo e secondo grado avevano invece sostenuto che la prova che l'insidia non fosse visibile o che fosse evitabile, spettava al danneggiato. Motivo per cui il ricorso viene accolto, e la decisione cassata con rinvio. Deciderà quindi nuovamente una Corte di Appello, in diversa composizione.
Autore: Filippo Portoghese