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Coronavirus, Dl Liquidità: la guida delle Entrate

L'Agenzia delle entrate pubblica dodici slide che sintetizzano le misure fiscali contenute nel Dl Liquidità in vigore dal 9 aprile


di Gabriella Lax – In un format a tabella, l'Agenzia delle entrate sintetizza le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, il decreto Liquidità che stabilito misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

Sospensione versamenti

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La sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (art. 18). In questo caso:

- la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e Iva;

- la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio.

In particolare, i titolari di reddito d'impresa, arte o professione, che nel periodo d'imposta precedente a quello attualmente in corso avevano compensi o ricavi inferiori o superiori a 50 milioni di euro, con regole diverse, possono fruire della sospensione del versamento dell'Iva e di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, per il mese di aprile. Per la prima modalità Si accede alla sospensione nel caso in cui è stata riscontrata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2019; sospensione valida anche per i versamenti da effettuare a maggio, se il calo del fatturato del 33% emerge dal raffronto tra i mesi di aprile del 2019 e del 2020. Per la seconda modalità la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, calcolata dal confronto tra i mesi di marzo e aprile 2019 e gli stessi del 2020, per accedere al beneficio, deve essere almeno del 50%.

Lavoro autonomo

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L'art.19 dispone che i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest'anno, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Tuttavia il beneficio è vincolato alla dichiarazione dei professionisti di non essere soggetti all'obbligo ai sensi del decreto "Liquidità imprese"; le ritenute non operate devono essere versate entro il 31 luglio prossimo, in unica soluzione o per mezzo di 5 rate mensili di pari importo, da pagare a partire da luglio.

Acconti e scadenze

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È l'art. 20 a stabilire che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella sul reddito delle società e dell'Irap non si devono applicare se l'importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulta almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto;

Per il 2020, l'art. 22 stabilisce che il termine per l'invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate, è spostato al 30 aprile 2020 e, quindi, non si applica la sanzione per tardiva trasmissione della Cu se viene trasmessa entro tale data;

All'art.23 è chiarito che i certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall'Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici saranno validi fino al 30 giugno 2020.

Prende in considerazione le agevolazioni prima casa, l'art. 24, e afferma che, per il mantenimento del bonus previsto per l'acquisto, sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:

-trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata;

-acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto;

-rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;

-acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).

Mascherine e spese detraibili

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Infine, l'art. 30 stabilisce che il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio da Covid-19, previsto dall'art.64 del decreto Cura Italia nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro della spesa, è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l'applicazione del bonus maturato. I criteri e le modalità di applicazione del bonus andranno chiariti con il decreto valido anche per i crediti d'imposta disposti dal "Cura Italia", in via di emissione dal Mise, di concerto con il Mef.

Data: 12/04/2020 16:10:00
Autore: Gabriella Lax