DL Liquidità e Scuola: le misure che interessano gli avvocati
di Gabriella Lax – Dal decreto liquidità al decreto Scuola ecco tutte le misure che interessano gli avvocati. È il Consiglio nazionale forense a diffondere una scheda di lettura (in allegato) dedicata ai decreti legge "Scuola" e "Liquidità", n. 22 e n. 23 del 2020 pubblicati in Gazzetta Ufficiale l'8 aprile 2020.
Le misure per gli avvocati nel decreto Liquidità
In primo luogo, rispetto al decreto Liquidità (n. 23/2020) vengono riepilogate le misure previste per:
- differimento, al 1° settembre 2021, dell'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza (art. 5);
- estensione, anche ai professionisti, del Fondo di garanzia PMI (art. 13);
- sospensione, per i mesi di aprile e maggio, dei termini per i versamenti di imposte e contributi (art. 18);
- opzione di non assoggettabilità di ricavi e compensi conseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto (art. 19);
- agevolazioni in caso di insufficiente pagamento dell'acconto Irpef, Ires e Irap (art. 20);
- giustizia tributaria: notifiche e depositi esclusivamente con modalità telematiche (art. 29);
- rinnovo organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici (art. 33);
- indennità di cui all'art. 44 del Dl 18/2020 (reddito di ultima istanza) e relativa specificazione sull'ambito soggettivo di applicazione (art. 34);
- misure in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare: proroga dei termini di sospensione (art. 36);
- sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 37).
Le misure per gli avvocati nel decreto Scuola
Il Cnf, in relazione al decreto Scuola (n. 22/2020), prende in esame le disposizioni sullo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione forense e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (artt. 5 e 6).
L'articolo 5 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari), al comma III, garantisce ai praticanti che non possono partecipare alle udienze, in quanto rinviate o sospese, di considerare come svolto il semestre di tirocinio professionale qualora ricadente nel periodo di sospensione, ed anche ove non sia raggiunto il numero minimo di udienze (richiesto dall'art. 8, c. IV, DM n. 70/2016 sul tirocinio, il quale subordina il rilascio del certificato di compiuto tirocinio all'accertamento che il praticante "abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio").
Per chi ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione prorogata (dall'art. 101 c. I, del d.l. n. 18 del 2020) al 15 giugno, è consentito completare il tirocinio in tempo utile per iscriversi all'esame di stato previsto per la fine del 2021 ed è ridotta, da 18 a 16 mesi, la durata del tirocinio professionale.
Data: 12/04/2020 16:30:00Autore: Gabriella Lax