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Danno immagine PA: incostituzionale la disciplina anti-assenteisti

Incostituzionale per eccesso di delega la norma che prevede a carico del dipendente pubblico responsabile di risarcire il danno d'immagine alla P.A


di Annamaria Villafrate - La Consulta con la sentenza n. 61/2020 (sotto allegata) dichiara incostituzionale, per eccesso di delega, il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, che pone a carico del dipendente pubblico, responsabile di assenze indebite dal posto di lavoro commesse attraverso false attestazioni o certificazioni, l'obbligo di risarcire il danno d'immagine che la P.A subisce a causa della sua condotta, perché eccede la delega conferita al Governo. Il legislatore infatti ha delegato al Governo solo la materia del procedimento disciplinare, senza la possibilità d'introdurre nuove fattispecie sostanziali in tema di responsabilità amministrativa.

La questione di legittimità costituzionale sollevata

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La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Umbria, solleva davanti alla Consulta questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 quater, comma 3 quater ultimo periodo del dlgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che così dispone: "L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia."

Il ricorso prende il via da un giudizio di responsabilità promosso dalla Procura nei confronti di una dipendente pubblica, colpevole di aver attestato falsamente la propria presenza in 4 giornate e per questo condannata a pagare 20.064,81 euro, di cui 64,81 a titolo di danno patrimoniale per percezione indebita della retribuzione e 20.000 euro per danno all'immagine alla P.A stabilito il via equitativa, a causa della risonanza che il fatto ha avuto a livello di stampa locale.

Le norme costituzionali violate secondo il remittente

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Il giudice a quo, nel rimettere la questione alla Consulta ritiene violati gli articoli 76 e 3 della Costituzione. L'art. 76, che disciplina i decreti legislativi, dispone che: "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."

Questo perché la norma che si considera incostituzionale, è stata introdotta dal legislatore delegato eccedendo i limiti della delega. Il Governo infatti non avrebbe potuto introdurre norme sostanziali in grado di fissare criteri di liquidazione del danno all'immagine derivanti dalla falsa attestazione della presenza sul posto di lavoro da parte dei dipendenti pubblici, stabilendo un limite edittale minimo che mette in pericolo il rispetto del principio di proporzionalità tra la gravità del fatto concreto e la sanzione. Evidente inoltre l'eterogeneità dei poteri sanzionatori disciplinari del datore e di azione della Procura, altro elemento da cui emerge il palese eccesso di delega in cui è incorso il legislatore.

Violato anche l'art. 3 della Costituzione, in combinazione con gli articoli n. 23, 117 comma 1 Costituzione in relazione all'art. 6 CEDU e art. 4 e Protocollo n. 7, perché la norma obbliga il giudice contabile ad applicare una condanna sanzionatoria, senza poter tenere conto concretamente della gravità della condotta del dipendente pubblico, in violazione del principio di proporzionalità. Nel caso di specie infatti, secondo il remittente, stante la tenuità del fatto e il carattere lieve delle violazioni commesse dalla dipendente la sanzione applicata appare eccessiva, sproporzionata e irragionevole.

Per il Presidente del Consiglio la norma è legittima

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Interviene nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministro che, dopo avere illustrato nel dettaglio le motivazioni per le quali ritiene il ricorso infondato, conclude per la costituzionalità dell'art. 55 quater, comma 3 quater ultimo periodo del dlgs. n. 165/2001 in quanto: "verrebbe a soddisfare l'esigenza di esplicitare, mediante la predeterminazione della misura minima del risarcimento, il carattere al tempo stesso riparatorio e sanzionatorio della responsabilità amministrativa per danno all'immagine, realizzando in questo modo un adeguato contemperamento tra le diverse funzioni dell'istituto, che non apparirebbe né manifestamente irragionevole, né configgente con alcuno dei parametri evocati dal giudice rimettente."

Norma incostituzionale per eccesso di delega

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Esaminato il ricorso del remittente e le difese del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61/2020, superando la censura avanzata e limitata all'ultimo periodo dell'art. 55 quater, comma 3 quater del dlgs. n. 165/2001, relativa alle modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, dichiara costituzionalmente illegittimi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016. Queste le ragioni della decisione.

La Consulta, dopo aver illustrato nel dettaglio il quadro normativo relativo al danno all'immagine in generale e a quello causato alla P.A tramite l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio o con altre modalità fraudolente, la Consulta considera fondata al questione di legittimità costituzionale avanzata dal remittente perché: "A differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all'immagine subiti dall'amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015. (…) Quindi, la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l'introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa. (…) Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all'immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. (…) Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l'art. 76 Cost."

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Data: 17/04/2020 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate