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Gratuito patrocinio vittime di reati: non serve l'autocertificazione

Per la Cassazione, una volta ammessi al gratuito patrocinio in qualità di persona offesa di certi reati, non c'è l'obbligo di comunicare eventuali variazioni reddituali


di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 12191/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso della ricorrente a cui la corte d'Appello, su istanza dell'ufficio competente, ha revocato all'ammissione al gratuito patrocinio. Nel caso di specie la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio perché persona offesa del reato di prostituzione minorile, per il quale l'art. 76, al comma 4 ter prevede l'ammissione al beneficio "anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto." Ne consegue che la parte, una volta ammessa al beneficio, non è tenuta a comunicare le variazioni reddituali una dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesta dall'art. 79 del d.P.R n. 115/2002.

Revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito

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La Corte di Appello revoca l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell'ufficio finanziario competente. Dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributario è emerso che l'istante e i componenti del nucleo familiare dell'istante, hanno percepito nel 2018 un reddito pari a 17.118 euro, superiore al limite previsto dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Vittime di reati e gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito

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La persona a cui è stato revocata la misura ricorre in sede di legittimità sollevando due motivi.

Prostituzione minorile e gratuito patrocinio: nessun obbligo di comunicare variazioni reddituali

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12191/2020 accoglie il ricorso per le seguenti motivazioni.

L'attuale formulazione dell'art. 76 del d.P.R n. 115/2002, che contiene il Testo Unico delle spese di giustizia contempla, tra i reati per i quali è possibili fare istanza di gratuito patrocinio, a prescindere dal reddito, anche il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis c.p. La disposizione è stata introdotta in virtù della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

La Corte precisa poi che, per accedere al gratuito patrocinio, l'istanza necessita che il processo sia pendente e che il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare forniscano le rispettive generalità, i propri dati fiscali e una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti i requisiti reddituali richiesti. Vero però che l'art. 76 comma 4 ter contiene una deroga rispetto ai casi in cui il legislatore pone dei limiti reddituali ai fini dell'ammissione. Ne consegue "l'inapplicabilità, al caso di specie, della causa di inammissibilità dell'istanza per mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) dell'art. 79 del decreto citato, contravvenendo detto obbligo alla previsione derogatoria e alle finalità della stessa, come sopra chiarite."

Deve quindi affermarsi il seguente principio:"una volta ammessi al beneficio del patrocinio allo Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dall'art. 76 comma 4 ter d.P.R 30 maggio 2000, n. 115 non è tenuto ad adempiere l'obbligo di cui all'art. 79 comma 1, lett. d) stesso d.P.R 115 del 2002."

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Data: 21/04/2020 10:00:00
Autore: Annamaria Villafrate