Cassazione: coltivare cannabis in casa non è reato
di Annamaria Villafrate - La n. 12348/2020 (sotto allegata) delle Sezioni Unite della Cassazione è una sentenza storica, che sicuramente infiammerà gli animi di quanti sono contrari a ogni tipo di sostanza stupefacente. Saranno invece felici tutti quei consumatori di marijuana che, finora costretti ad acquistare la cannabis solo nei negozi autorizzati, dopo il si della Cassazione, a breve forse potranno prodursela da soli in casa. Sui requisiti necessari da rispettare per non incorrere in un reato o in un illecito amministrativo la Corte è chiara: poche piante, mezzi rudimentali per la coltivazione, quantità esigua della sostanza ricavabile e consumo personale.
- Reati di detenzione, spaccio e coltivazione di marijuana
- Il ricorso in Cassazione: effetto drogante piante va accertato
- Alle Sezioni Unite chiarire la nozione di "coltivazione"
- Sezioni Unite: non è reato coltivare in casa qualche piantina ad uso personale
- L'Associazione Luca Coscioni chiede il nulla osta del Parlamento
Reati di detenzione, spaccio e coltivazione di marijuana
Il G.i.p condanna un imputato per diversi reati, tra i quali figurano, la detenzione in concorso a fini di spaccio e in parte effettivamente ceduta di gr. 11,03 di marijuana, la detenzione nella sua abitazione a fini di spaccio di 25 dosi di marijuana e infine l'aver coltivato, al fine di farne commercio, due piante di marijuana: una dell'altezza di un metro (con 18 rami) e l'altra di un metro e mezzo (con 20 rami).
La Corte d'Appello assolve l'imputato dal reato di detenzione presso la propria abitazione di 25 dosi per finalità di spaccio e ridetermina la pena per il reato di detenzione e spaccio di 11,03 grammi di marijuana e per quello di coltivazione. Per quanto riguarda il reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti la Corte ritiene di doversi prescindere dalla destinazione all'uso personale dell'oggetto del sequestro, perché l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione, anche se nell'immediatezza il principio attivo è assente. Dalle ramificazioni infatti è possibile desumere un avanzato stato di crescita, da cui è possibile ricavare "quantità significative di prodotto."
Il ricorso in Cassazione: effetto drogante piante va accertato
L'imputato ricorre in sede di legittimità, lamentando tra i vari motivi del ricorso, il vizio di travisamento della prova in relazione al reato di detenzione e spaccio degli 11, 02 grammi di marijuana e contestando, per quanto qui interessa, in riferimento all'illecito penale della coltivazione, che l'offensività della condotta è stata affermata dalla Corte senza prima accertare l'idoneità delle piante a produrre un effetto drogante. Tale effetto, secondo il ricorrente, non si può desumere solo dalle ramificazioni, perché il principio attivo è contenuto nelle infiorescenze.
Alle Sezioni Unite chiarire la nozione di "coltivazione"
Il procedimento viene assegnato alla Sezione Settima della Cassazione, che lo trasmette alla Terza, la quale dopo aver evidenziato i contrasti interpretativi relativi alla nozione di giuridica di "coltivazione" sottopone al vaglio delle Sezioni Uniti la seguente questione di diritto:
"Se ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti:
- è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre una sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza;
- ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato."
Sezioni Unite: non è reato coltivare in casa qualche piantina ad uso personale
La Cassazione con la SU n. 12348/2020 annulla la sentenza limitatamente al reato di coltivazione, ritenendo il ricorso parzialmente fondato, alla luce della soluzione fornita alla questione di diritto sollevata dalla terza Sezione della Corte.
Al termine di un esame dettagliato della normativa, della giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle interpretazioni discordanti fornite dalle varie Sezioni della Cassazione stessa, le SU chiudono il cerchio affermando il seguente principio di diritto:
"Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità del tipo botanico e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili nell'ambito della norma penale: le attività di coltivazioni di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore."
Prima di enunciare tale principio, che quindi sdogana la possibilità di coltivare qualche pianta in casa per un uso esclusivamente personale, la Cassazione tiene a precisare pertanto che c'è una risposta punitiva graduata della coltivazione di piante di marijuana, ossia:
- sono lecite e non punibili per mancanza di tipicità, le coltivazioni domestiche minime effettuate con strumenti e modalità rudimentali, da cui si ricava una quantità minima di sostanza destinata ad un uso esclusivamente personale;
- è invece soggetta al regime sanzionatorio di tipo amministrativo previsto dall'art. 75 del d.P.R n. 309/1990 la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale anche se ottenuta con una coltivazione domestica lecita;
- alla coltivazione di piante penalmente illecita è possibile applicare l'art. 131 bis c.p., ed escludere quindi la punibilità per particolare tenuità del fatto;
- alla coltivazione di piante penalmente illecita si può infine applicare l'art. 73 comma 5 del d.P.R, il quale dispone che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, e' di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.".
L'Associazione Luca Coscioni chiede il nulla osta del Parlamento
All'indomani e alla luce della sentenza che dice sì alla coltivazione minima domestica per uso personale della cannabis, n. 12348/2020, non tarda a farsi sentire l'Associazione Luca Coscioni che chiede il nulla osta del Parlamento, affinché si proceda a una revisione delle norme, stabilendo sanzioni amministrative e penali più proporzionate alla gravità delle condotte.
L'argomento sarà il vero protagonista della riunione degli Stati generali della Cannabis che si terrà online il 20 aprile, nella giornata mondiale della marijuana.
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Data: 17/04/2020 23:00:00Autore: Annamaria Villafrate