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Il contratto di wet lease

Il wet lease è un contratto di ‘noleggio’ in base al quale una compagnia aerea si obbliga nei confronti di un’altra a trasferire persone o merci


Cos'è il wet lease

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Il wet lease è il contratto con il quale una parte, detta lessor, nella sua qualità di compagnia aerea esercente si obbliga, dietro il pagamento di un corrispettivo, a compiere in favore del lesee, ossia di un'altra compagnia aerea, il trasferimento di cose o persone da un luogo ad un altro con uno o più viaggi.
Ricorrendo a questa tipologia di contratto, il lesee riesce ad aumentare la propria capacità di trasporto senza dover sostenere i costi di acquisto di un aereo che risultano essere sicuramente maggiori rispetto al noleggio dell'aereo stesso.
Il lessor non solo mette a disposizione il proprio aeromobile, ma anche uno o più membri dell'equipaggio oltre ad assumersi la responsabilità per la manutenzione dell'aeromobile e a stipulare i contratti di assicurazione necessari per operare i voli.

Differenza rispetto al dry lease

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Nel caso del dry lease, il lessor mette a disposizione del lesee soltanto il proprio aeromobile e non anche il proprio equipaggio.

Il corrispettivo

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Il lesee paga il lessor in proporzione alle ore operate.

I vantaggi del wet lease

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I vantaggi del wet lease per il lesee sono: accesso a qualsiasi modello di aeromobile nella disponibilità del lessor; possibilità di incrementare nuove rotte; eliminazione delle spese relative alla manutenzione dell'aeromobile.

Che cosa prevede la normativa europea sul wet lease

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A livello europeo l'articolo 13 del Regolamento CE 1008/08 disciplina le condizioni di validità per il wet lease di aeromobili immatricolati in uno Stato membro dell'UE o in un Paese terzo.
In particolare, la predetta normativa stabilisce che ogni vettore comunitario può avere a disposizione uno o più aeromobili utilizzati in base ad un contratto di wet lease.

Nel caso di aeromobile immatricolato in un Paese Ue, il relativo contratto di wet lease deve essere sottoposto ad approvazione preventiva in conformità al diritto comunitario o nazionale in tema di sicurezza aerea. A tale proposito in Italia, l'ENAC ha diramato la circolare del 27/07/2010 con la quale ha dettato le condizioni di validità dei contratti di wet lease.
Nel caso di aeromobile immatricolato in un Paese terzo, l'Autorità competente (l'ENAC in Italia) rilascia la licenza per l'esercizio se il vettore comunitario dimostra che sono rispettate tutte le norme prescritte dal diritto comunitario o nazionale in tema di sicurezza aerea. Inoltre, che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
-il contratto di wet lease è stipulato per far fronte ad esigenze eccezionali. In tal caso la licenza è concessa per sette mesi al massimo con eventuale proroga di ulteriori massimo sette mesi;
-il contratto di wet lease è stipulato per far fronte ad esigenza di capacità stagionali che non possono essere soddisfatte con un aeromobile immatricolato in Europa;
-il contratto di wet lease è stipulato per far fronte ad esigenze operative e non è possibile a tal fine far uso di un aeromobile immatricolato nell'UE. Deve avere una durata massima fino al superamento della difficoltà.
L'articolo 13 ha previsto che i predetti termini di durata possono essere superati se vi è un apposito accordo tra l'UE e il Paese terzo. In effetti, nell'aprile 2007 l'UE ha stipulato con gli USA un Accordo che prevede un regime aperto di wet lease al fine di abolire i limiti temporali dei contratti di wet lease imposti dal predetto articolo 13.

Wet lease e tutela dei passeggeri aerei

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In relazione al rapporto tra wet lease e tutela dei passeggeri aerei si deve menzionare l'articolo 11 del Regolamento CE 2111/2005, il quale riconosce il diritto del passeggero aereo di essere informato dal vettore aereo dell'identità del vettore effettivo in caso di volo operato da un aeromobile in regime di wet lease.
Partendo da tale norma, ci si è chiesti se i diritti di cui al Regolemento CE 261/04 in caso di volo in ritardo, cancellato o in overbooking debbano essere vantati dal passeggero aereo nei confronti del lessor o del lesee. Ebbene il dubbio è stato risolto dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 4 luglio 2018.
Il caso da cui è emerso il richiamato provvedimento giurisprudenziale ha visto coinvolto un passeggero aereo che aveva dinanzi all'Autorità Giudiziaria tedesca reclamato la compensazione pecuniaria per volo in ritardo nei confronti del lessor, che aveva ritenuto responsabile in quanto vettore operativo del volo.
Il Giudice tedesco aveva coinvolto della questione la Corte di Giustizia Europea, la quale argomentando dall'articolo 2 del Regolamento CE 261/04 in relazione al concetto di vettore operativo ha stabilito che il lessor non è responsabile dei disagi patiti dal passeggero in caso di volo operato in regime di wet lease poiché ai sensi del predetto articolo 2 il vettore operativo è colui il quale fissa l'itinerario del volo e formula l'offerta di trasporto aereo ai passeggeri assumendosi dunque la responsabilità della realizzazione del volo. Pertanto, l'unico responsabile dei disservizi patiti dal passeggero aereo è il lesee, ossia il vettore che ha noleggiato l'aeromobile. In tal modo si sgombrano ancor più le nuvole presenti nel cielo della tutela dei diritti dei passeggeri aerei.

Avv. Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: lucavancheri@gmail.com
Data: 24/04/2020 15:30:00
Autore: Luca Vancheri