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Dl Liquidità: i chiarimenti delle Entrate sulle misure fiscali

L'Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali del D.L. liquidità: dalla cessione gratuita di farmaci a uso compassionevole, al bonus per dpi fino alla sospensione dei versamenti tributari


di Lucia Izzo - Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (qui sotto allegata) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti sulle principali misure fiscali introdotte dal Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) con cui il Governo italiano ha inteso fornire un supporto alle imprese, al mercato interno e all'export, prevedendo misure urgenti in materia di accesso al credito (per approfondimenti Dl liquidità: tutte le misure).

In realtà, il corposo provvedimento prevede anche un pacchetto di importanti misure fiscali e contabili, nel quale trova spazio il rinvio di diversi adempimenti per lavoratori e imprese, inclusa la sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, che si aggiunge a quanto già previsto con il "Cura Italia".
Per questo l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una Circolare di ben 44 pagine per fornire i primi chiarimenti sulle misure, nonché per rispondere alle questioni interpretative maggiormente oggetto di discussione in base ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata (Leggi anche Dl Liquidità: tutte le misure fiscali).

Acquisto dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

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Il D.L. Liquidità ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione, già previsto dal D.L. Cura Italia per la sanificazione degli ambienti di lavoro, anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro sostenute nell'anno 2020.
A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute quest'anno per acquistare dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

Cessione gratuita farmaci a uso compassionevole

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Quanto al trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole, la Circolare precisa che le cessioni gratuite daranno diritto alla detrazione dell'Iva e alla deduzione del costo sostenuto. La norma, infatti, mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole.
Ancora, le Entrate precisano che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.

Sospensione versamenti ritenute e IVA aprile e maggio 2020

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L'Agenzia si sofferma sul regime di cui all'art. 18 del D.L., relativo alla sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto, nonché con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Poiché tale regime si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, senza distinzione tra le attività, lo stesso deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato. In particolare, si precisa che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale.
Sempre in relazione ai beneficiari, in attesa dell'operatività del registro del terzo settore, si ritiene possano beneficiare della sospensione anche gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d'impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente

Condizioni per fruire della sospensione

Assai discusso è anche il tema sulle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti. La Circolare rammenta che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.
Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, andrà fatto riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020, da confrontare con quello dello stesso mese dell'anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma.
Per la determinazione del fatturato o dei corrispettivi, ancora, dovrà farsi riferimento alla data di effettuazione dell'operazione. Pertanto, in caso di fattura differita, ai fini dell'imputazione dell'operazione ai mesi di marzo o aprile, rileverà la data dei documenti di trasporto. Tale regola si applica anche alle imprese di autotrasporto, non rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Estensione a ricavi e compensi

Qualora una parte delle operazioni effettuate dall'impresa non sia rilevante ai fini dell'IVA, le Entrate precisano che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.

Metodo previsionale versamento acconti

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Tra le novità più significative del Decreto vi sono anche quelle in materia di determinazione degli acconti in base al metodo previsionale in luogo di quello storico ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2020. Viene introdotto un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) e interessi nell'ipotesi in cui l'acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all'80% per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La chiarisce che potranno beneficiare della speciale disciplina fiscale gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

Assistenza fiscale a distanza

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Il D.L., con riferimento al periodo d'imposta 2019, ha inteso agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, facilitando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione da parte dei i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
In particolare, per evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, è consentito a CAF e professionisti abilitati gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.
Le Entrate precisano che l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.

Certificazione Unica 2020

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Il D.L. liquidità ha differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Si chiarisce che il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è confermato al 31 ottobre 2020 (prorogato per il 2020 al 2 novembre).

Agevolazioni prima casa

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Il decreto legge ha anche previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni "prima casa", entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione per coloro che ne hanno usufruito. Ciò in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all'emergenza epidemiologica.
Tale finalità induce l'Agenzia a ritenere che il periodo di sospensione in esame non si applichi al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.

Semplificazione imposta bollo fatture elettroniche

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Ancora, vengono forniti chiarimenti riguardanti la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il D.L. liquidità ha previsto nuovi termini di scadenza per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell'anno solare, a condizione che l'importo da versare sia inferiore ad euro 250.
Per definire la data di scadenza del versamento occorrerà tener conto dell'ammontare dell'imposta di bollo relativa sia al primo trimestre che al secondo trimestre. Se l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio.
Scadenza che potrà essere ulteriormente prorogata (alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi 20 ottobre 2020) qualora l'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinato dalla somma dell'importo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell'anno solare, sia ugualmente inferiore a 250 euro.
La disposizione in esame non modifica i termini di versamento relativi all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse sia nel terzo che nel quarto trimestre dell'anno solare.
Data: 20/04/2020 12:00:00
Autore: Lucia Izzo