Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Il reato di omessa denuncia aggravata

L’omessa denuncia di reato da parte del PU o dell'incaricato di PS è aggravata ex art. 363 c.p. quando riguarda un delitto contro la personalità dello Stato


Omessa denuncia aggravata: l'art. 363 del codice penale

[Torna su]

La norma rappresenta una circostanza aggravante delle fattispecie di reato di cui agli articoli 361 (omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale) e 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) del codice penale ed ha, come riferimento precipuo, la mancata segnalazione da parte dei soggetti indicati nelle due norme di quei delitti, appresi nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, che ledano la personalità dello Stato.

Il testo dell'art. 363 c.p.

L'art. 363 c.p., difatti, così dispone: "Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria".

Natura del reato e ratio legis

[Torna su]

Nel Codice Penale questo reato è qualificato come delitto, inserito nel novero dei reati contro l'amministrazione della Giustizia ed è un reato c.d. "proprio", altrimenti denominato da altra parte della dottrina come "qualificato", dacché si configura unicamente quando a commetterlo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

È un reato di tipo omissivo, poiché la condotta si sostanzia in un mancato agere da parte del soggetto che aveva il dovere di attivarsi.

La fattispecie tutela chiaramente il corretto funzionamento della giustizia, mirando a garantire che la notizia di reato giunga a conoscenza dell'organo competente all'esercizio dell'azione penale.

La condotta sanzionata dall'art. 363 c.p.

[Torna su]

La norma mira a reprimere, con la circostanza aggravante di cui all'art. 363 c.p., la mancata acquisizione della notitia criminis da parte dell'Autorità Giudiziaria a causa di un comportamento inerme del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. Costoro, per previsione codicistica, sono puniti nella misura in cui non provvedano a segnalare all'Autorità Giudiziaria, o ad altra competente, un reato che abbiano appreso nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, e che abbia ad oggetto una lesione della personalità dello Stato. Il bene giuridico meritevole di tutela è l'acquisizione della notitia criminis da parte dell'Autorità Giudiziaria ma, in questo caso soprattutto, anche la personalità dello Stato.

La pena per l'omessa denuncia aggravata

[Torna su]

La circostanza aggravante di cui all'art. 363 c.p. e riferita ai reati di cui agli articoli 361 e 362 c.p., comporta la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché da uno a cinque anni se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Ulteriore circostanza aggravante

È prevista un'ulteriore circostanza aggravante, che si applica quando il Pubblico Ufficiale rivesta la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria. In tal caso la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Elemento soggettivo

[Torna su]

Il reato è punito a titolo di dolo generico, quindi, per quanto pertiene il coefficiente soggettivo, esso consiste nella volontà cosciente di omettere (o finanche ritardare) la denuncia di un reato che sia perseguibile d'ufficio e lesivo della personalità dello Stato. Il dolo generico esisterà quindi ogni qual volta il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio siano consapevoli dell'esistenza di una notizia di reato di cui abbiano l'obbligo di riferire (e lesiva della personalità dello Stato) e, con coscienza e volontà, omettano di adempiere a tale dovere.

Data: 19/05/2020 14:00:00
Autore: Daniele Paolanti