La simulazione di reato
- Simulazione di reato: cosa dice l'art. 367 c.p.
- Simulazione di reato e calunnia
- La simulazione formale e la simulazione reale
- La pena
- Simulazione di reato e ritrattazione
- Elemento soggettivo
Simulazione di reato: cosa dice l'art. 367 c.p.
Il delitto di simulazione di reato rappresenta una condotta che il legislatore ha inteso reprimere poiché rappresenta un evidente intralcio alla giustizia. Rientrano nell'alveo della rilevanza penale quelle condotte che si esteriorizzano in atti diretti all'Autorità Giudiziaria (oppure ad un Autorità che abbia l'obbligo di riferire alla stessa) nei quali si afferma – falsamente – essere avvenuto un reato, così che ne segua poi un procedimento penale.
Oltre agli atti, siano essi denunce, querele, istanze (etc.), assume rilievo penale anche la simulazione delle tracce di un reato.
L'art. 367 c.p. così dispone: "Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni".
Simulazione di reato e calunnia
Il delitto di simulazione di reato può essere commesso da "chiunque", non è quindi un reato proprio né qualificato.
È un reato di pericolo ed a consumazione istantanea. Il bene giuridico meritevole di tutela è ovviamente il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia, la quale viene intralciata dalla diffusione di una falsa notitia criminis.
La simulazione di reato non va confusa con la calunnia, poiché nel reato di calunnia la rilevanza penale trova origine non solo dalla diffusione di una notizia di reato falsa, ma anche dall'attribuzione della medesima ad un soggetto specifico.
La simulazione formale e la simulazione reale
La giurisprudenza ha operato una distinzione sostanziale tra le condotte riferite alla norma in esame, arrivando a distinguere tra simulazione formale e simulazione reale.
La prima parte del dispositivo dell'art. 367 c.p. ci aiuta ad intuire quale possa essere la simulazione formale, ovvero la trasmissione di una falsa notizia di reato all'Autorità Giudiziaria o ad Autorità che alla stessa abbia l'obbligo di riferirne, tramite denunce, querele, richieste o istanze.
Si parla invece di simulazione reale quando, materialmente, vengono creati indizi di una condotta criminosa e riferiti ad un reato mai avvenuto.
La pena
Chi simula un reato, materialmente o formalmente, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Simulazione di reato e ritrattazione
La giurisprudenza ritiene che non possano essere puniti coloro i quali simulino un reato, con atti diretti all'Autorità Giudiziaria o creando indizi, di fatti che non costituiscano reato o per i quali esista una causa di non punibilità. Ovviamente, vigendo il principio nullum crimen sine lege, se il fatto descritto non è un reato, neppure la simulazione avrà rilievo penale.
Dubbi sorgono circa la possibilità di esclusione della rilevanza penale a seguito di ritrattazione.
La giurisprudenza più recente ha ritenuto che la ritrattazione escluda la perseguibilità del delitto de quo solo se avvenga nel medesimo contesto della denuncia, evitando così l'avvio di attività di indagine preliminare.
Elemento soggettivo
Il delitto di simulazione di reato è punito a titolo di dolo generico, richiedendosi la premeditazione e la cosciente volontà di, artatamente, segnalare all'Autorità una falsa notizia di reato o creare indizi di un crimine inesistente.
Data: 04/05/2020 18:00:00Autore: Daniele Paolanti