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Assemblea condominiale in videoconferenza: la proposta

Un ordine del giorno presentato alla Camera mira a sollecitare l'adozione di norme ad hoc per favorire lo svolgimento delle attività deliberative in condominio


di Lucia Izzo - L'emergenza Coronavirus ha colpito anche le assemblee condominiali a causa del divieto di assembramento predisposto dal Governo rischiando così di paralizzare l'attività deliberativa in molti casi indispensabile per prendere decisioni fondamentali per i condomini.

Per questo appare necessario un intervento ad hoc che disciplini lo svolgimento dell'attività anche avvalendosi dei moderni sistemi di videoconferenza. È la richiesta avanzata dai deputati Cataldi, Perantoni, Dori e Saitta che hanno presentato un ordine del giorno (sotto allegato) volto a sollecitare un intervento per "normare le assemblee condominiali prevedendo un possibile loro svolgimento mediante videoconferenza".

Divieto di assembramento e assemblee condominiali

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Come noto, il DPCM "Coronavirus" dell'8 marzo 2020 (cfr. art. 2, comma 1, lett. b) ha sospeso gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, comprese le assemblee condominiali.
Una conferma in tal senso arriva anche dalle FAQ fornite sul sito del Governo che, alla sezione "Riunioni", precisano che "le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere".

Riunioni condominiali: la normativa

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L'ordine del giorno prende atto della necessità di garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale e quelle relative alle limitazioni della libera circolazione delle persone, ma sottolinea altresì l'importanza di un mirato intervento legislativo volto a colmare le lacune della normativa condominiale che, allo stato, non prevede la possibilità di effettuare assemblee in videoconferenza.

L'assemblea condominiale, come noto, è regolamentata dall'articolo 1136 c.c. che però non precisa se l'intervento richieda anche la presenza fisica o se sia possibile anche una partecipazione da remoto. L'articolo 66 del R.D. 318/1942, inoltre, stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve indicare espressamente il luogo ove si svolge la riunione, facendo intendere che debba essere un luogo fisico, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

I rischi legati al blocco delle attività condominiali

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Si è dunque venuta a creare un'impasse che, salvo iniziative assunte in via autonoma dall'amministratore di condominio, sta determinando un blocco totale delle attività condominiali. E tale blocco non è affatto privo di conseguenze anche particolarmente significative.
Nonostante i numerosi e particolareggiati interventi per sostenere cittadini e imprese messi in atto dal Governo, allo stato degli atti non risulta sospeso l'obbligo di cui all'art. 1130, n. 10 c.c. che prevede di "Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni", ossia entro il 30 giugno 2020. Un'eventuale inadempienza sotto questo profilo ha come conseguenza, oltretutto, la revoca dell'amministratore.
Il suddetto blocco, inoltre, sta recando pregiudizio anche a significativi interessi economici e di sicurezza afferenti alla necessità di dare corso alla ricostruzione di edifici terremotati e alla ristrutturazione di parti di edifici pericolanti. Il blocco preclude, infine, l'utilizzo di benefici fiscali come il sisma bonus e l'ecobonus.
Da qui il sollecito dei deputati, affinché sia posto in essere un intervento normativo per fronteggiare l'emergenza e favorire il regolare svolgimento dell'attività di gestione dei condomini, avvalendosi anche dei moderni sistemi di videoconferenza affinché sia garantito il regolare svolgimento delle assemblee.
Data: 23/04/2020 18:34:00
Autore: Lucia Izzo