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Le spese del procedimento esecutivo in caso di assegnazione

La Cassazione ha precisato che le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione sono comprese nella somma assegnata e che, in caso di incapienza, sono a carico del creditore


Avv. Giovanni De Lorenzo - La recente ordinanza della Cassazione n. 3720/2020, seppur breve e redatta con motivazione semplificata, è di pratica utilità per la concreta applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte in merito al procedimento esecutivo presso terzi ed al regime delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione.

Registrazione ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc

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Un soggetto aveva agito in giudizio innanzi al Giudice di Pace contro il proprio debitore per ottenere il rimborso della somma pagata per la registrazione di un'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in un procedimento di espropriazione presso terzi.

Il primo comma dell'art. 553 c.p.c., rubricato "Assegnazione e vendita di crediti", infatti, prevede che "Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti". La relativa ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione è sottoposta all'imposta di registro. Nel caso in questione il creditore agiva in giudizio contro il debitore (non il terzo pignorato) per vedersi riconoscere il diritto al rimborso della somma pagata per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione e, quindi, per ottenere un nuovo titolo esecutivo nei confronti del debitore.

Il Giudice di Pace di Roma ed il Tribunale di Roma, successivamente adito quale giudice dell'appello, rigettavano la domanda. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma il creditore proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, vertenti sulla contestazione, sotto vari profili, della violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 37 del D.P.R. n.131/1986 e dell'art.95 c.p.c.

Il Dpr n. 131/1986 e l'art. 95 del codice di procedura civile

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Il D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986 contiene le disposizioni concernenti l'imposta di registro. Per quel che qui interessa, si rileva che il ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 37.

In generale, per gli atti giudiziari, si evidenzia che, ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. c), sono tenuti a richiedere la registrazione "i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni". L'art. 13 riguarda, poi, i "termini per la richiesta di registrazione".

L'art. 37, invece, rubricato "Atti dell'autorità giudiziaria", stabilisce che: "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta".

Inoltre, l'art. 95 del codice di procedura civile, inserito nel Libro I (Disposizioni Generali), Titolo IV (Dell'esercizio dell'azione), Capo IV (Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali), prevede espressamente, in merito alle spese del processo di esecuzione, che "le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile".

Il cd. "progetto esecuzioni"

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Nella motivazione dell'ordinanza in questione, la Corte di Cassazione si riporta a vari principi già espressi in precedenti pronunce, aventi oggetto sostanzialmente identico.

Più precisamente, i Giudici di legittimità richiamano una particolare "metodologia organizzativa" adottata dalla Terza Sezione Civile per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata, il c.d. "progetto esecuzioni". Da quel che si desume nel corpo della sentenza e dai richiami nella stessa effettuati ad altre pronunce della Terza Sezione Civile del periodo ottobre/novembre 2018 (in particolare, vengono richiamate l'ordinanza n.26049 del 26.10.2018, la sentenza n.29855 del 10.11.2018, la sentenza n.24571 del 5.10.2018), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato e ribadito i principi enunciati da altra Sezione (la Terza appunto) nelle pronunce che, nella stessa ordinanza in commento, vengono definite "di espresso valore nomofilattico".

A tali principi, peraltro ribaditi e confermati anche da altre ordinanze della Sesta Sezione genericamente indicate ma non espressamente richiamate nell'ordinanza in questione, quindi, si deve far riferimento per la regolamentazione delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione che conclude un procedimento di espropriazione presso terzi.

I principi di diritto enunciati e ribaditi dalla Corte di Cassazione

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La Corte, pertanto, ha giudicato le censure del ricorrente in parte infondate ed in parte inammissibili.

In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno affermato che, avendo il ricorrente ottenuto un'ordinanza di assegnazione contenente l'espressa indicazione di addebito a carico del debitore esecutato anche delle spese per la registrazione dell'ordinanza medesima, il relativo importo poteva essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti, è ovvio, della capienza delle somme pignorate ed assegnate). Sussiste, quindi, nella specie il difetto di interesse del creditore ad ottenere un nuovo titolo esecutivo nei confronti del debitore per tal motivo.

Ma vi è di più.

La Corte, in maniera compiuta e chiara, ha affermato e ribadito dei principi importanti in materia. Dapprima, infatti, è stato precisato che "è del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art.553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso)". Tale considerazione è di particolare importanza pratica, considerati i ritardi che spesso avvengono nella prassi per la quantificazione degli importi dovuti per la registrazione dei provvedimenti giudiziali rispetto alla ovvia celerità del creditore nel richiedere il pagamento al terzo degli importi assegnati.

A tal proposito, poi, la Corte ha richiamato l'importante principio di diritto enunciato dalla Sezione Terza nella sentenza n.24571/2018 (nell'ambito del c.d. "progetto esecuzioni" già citato), per cui le spese del procedimento esecutivo restano a carico del creditore, qualora le somme complessivamente assegnate non fossero contenute nei limiti di capienza dei crediti pignorati o avessero superato tali limiti. Sul punto, in ordine a quello che può sembrare un contrasto tra il principio di diritto appena riportato in sintesi ed il contenuto dell'art.95 c.p.c., si rimanda all'ampia ed esaustiva illustrazione della questione contenuta nella parte motiva della sentenza n.24571/2018.

In conclusione, quindi, la Corte ha enunciato due principi di diritto:

- "laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art.95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva";

- "il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore".

Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio ed al pagamento del doppio del contributo unificato.

Data: 29/04/2020 19:00:00
Autore: Giovanni De Lorenzo