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Armi e avviso di conclusione indagini

Il solo avviso di conclusione indagini per reato non correlato all'uso delle armi non fa desumere, in assenza di altri elementi, la mancanza di buona condotta della persona interessata


Avv. Francesco Pandolfi - L'avviso di conclusione delle indagini in sede penale non è, necessariamente, indice di una condotta non irreprensibile e, come tale, in grado di ingenerare il sospetto per il Ministero dell'Interno che il soggetto possa abusare delle armi in suo possesso. Bisogna infatti vedere di quali reati si parla. In questa materia non tutti i reati sono uguali.

Avviso di conclusione indagini e abuso di armi

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Ad esempio, nel caso in cui la persona interessata abbia ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini per ipotesi di reato di falso, truffa o simili, reati per il quale non risulta ancora alcuna condanna ne è stato disposto il rinvio a giudizio, trattandosi di un episodio isolato e non supportato da elementi ulteriori che riguardino il vissuto del soggetto in questione, ecco in casi come questo l'amministrazione dovrebbe essere in grado di argomentare in modo convincente su quale possa essere la carica negativa esercitata dal reato sul giudizio di affidabilità per le armi, indicando accuratamente i riflessi di tale circostanza sull'eventuale ritenuta incapacità dell'interessato di fare un uso lecito delle armi stesse.

Indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi

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Tutto questo, ovviamente, all'interno di un quadro normativo ben preciso che disciplina i provvedimenti autoritativi.
L'Amministrazione notoriamente gode di ampia discrezionalità nel formulare il suo giudizio di affidabilità del soggetto richiedente o già titolare della licenza di porto d'armi.

E' in grado di valorizzare, ai fini del diniego o della revoca, anche situazioni penalmente non rilevanti ma, ugualmente, indicative di una cattiva o problematica condotta.
Dunque l'Autorità di Pubblica Sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilevo penale, purchè l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.
Tutto questo potere si giustifica con la natura cautelare dei suoi provvedimenti in materia, tendenti a prevenire abusi nell'uso di armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.

Quando si può presentare il ricorso

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Lo scopo preventivo di questi provvedimenti permette all'Amministrazione di valutare la personalità dell'interessato, con una sorta di prognosi.
Ebbene, quando svolge questa delicata valutazione, deve dare conto nella motivazione del provvedimento finale di tutte le circostanze, nessuna esclusa, dalle quali abbia tratto eventualmente elementi negativi sfavorevoli all'accoglimento delle istanze del privato.

Ciò significa che dovranno essere chiare le ragioni per le quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita ha condotto l'Autorità a vietare la detenzione e l'uso delle armi, avendolo ritenuto pericoloso o capace di abusarne.
Se tutto questo complesso meccanismo di valutazioni non viene svolto con cura, quando cioè la motivazione del provvedimento autoritativo risulta scarna e basata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi, ecco che il privato avrà la possibilità di rivolgersi ad un giudice e reclamare affinchè la propria posizione sia riesaminata.

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Data: 29/04/2020 15:30:00
Autore: Francesco Pandolfi