Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Condannato l'avvocato che dichiara di non voler assumere gay

Lo conferma la Corte di Giustizia Ue che ritiene discriminatorie le dichiarazioni in radio con cui un legale dichiara di non voler assumere persone omosessuali nel proprio studio


di Lucia Izzo - È discriminatoria la dichiarazione resa da un avvocato alla radio con cui questi afferma di non voler assumere nel proprio studio legale persone omosessuali. E ciò indipendentemente dalla circostanza che sia in atto o meno una procedura di assunzione.

La direttiva europea

[Torna su]
Infatti, la nozione di "condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro" contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano delle dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva secondo le quali tale persona mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale, e ciò sebbene non fosse in corso o programmata una procedura di selezione di personale, purché il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.
È la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 23 aprile 2020 (qui sotto allegata) resa nella causa C-507/18 che ha visto opposti un avvocato e un'associazione di legali che difende in giudizio i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuate (LGBTI).

Dichiarare di non voler assumere omosessuali

[Torna su]
La causa muove dalle dichiarazioni rese da un avvocato che, nel corso di un'intervista radiofonica, aveva affermato di non voler assumere e di non volersi avvalere della collaborazione, nel proprio studio legale, di persone omosessuali.

Ritenendo tali parole discriminatorie, poiché fondate sull'orientamento sessuale dei lavoratori, l'Associazione conveniva il professionista in giudizio che subiva una condanna dal Tribunale di Bergamo, decisione poi confermata in appello.

A rinviare la questione alla CGUE è la Corte di Cassazione, adita dal legale, che prima di pronunciarsi ritiene doveroso comprendere se l'associazione di avvocati sia legittimata, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/78, ad agire in giudizio, anche con domanda risarcitoria, in presenza di fatti ritenuti discriminatori per detta categoria.

Inoltre, la Cassazione chiede al giudice UE se nell'ambito di applicazione della tutela antidiscriminatoria predisposta dalla richiamata direttiva, possa rientrare la dichiarazione dell'intervistato che afferma che mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi della collaborazione di persone omosessuali nel proprio studio, indipendentemente da un'attuale e programmata selezione di lavoro.

Dichiarazioni discriminatorie in materia di occupazione e lavoro

[Torna su]
La direttiva 2000/78, evidenzia la Corte UE, mira a stabilire un quadro generale per la lotta contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale per quanto concerne "l'occupazione e le condizioni di lavoro", così da attuare negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

La direttiva concretizza il principio generale di non discriminazione ormai sancito dall'articolo 21 della Carta e, alla luce di tale obiettivo e tenuto conto della natura dei diritti che la direttiva intende tutelare nonché dei valori fondamentali a essa sottesi, la nozione di "condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro" non può essere oggetto di un'interpretazione restrittiva.
La direttiva 2000/78, dunque, in materia di occupazione e di lavoro, ben può applicarsi alle situazioni che concernono dichiarazioni relative alle condizioni di assunzione, comprese quele pubbliche relative a una determinata politica di assunzioni, effettuate malgrado che il sistema di assunzioni in questione non si fondi su un'offerta pubblica o su una trattativa diretta a seguito di una procedura di selezione che presupponga la presentazione di candidature nonché una preselezione di queste ultime in funzione dell'interesse che esse presentano per il datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept, C 81/12, EU:C:2013:275).

La valutazione del giudice

[Torna su]
Spetta al giudice valutare se tali dichiarazioni possano essere effettivamente ricondotte alla politica di assunzioni di un determinato datore di lavoro. A tal fine si prende in considerazione, in primis, lo status dell'autore delle dichiarazioni e la veste nella quale egli si è espresso, e va dimostrato, che questi è un potenziale datore di lavoro o in grado di esercitare un'influenza determinante sulle assunzioni.
Ancora, assumono rilievo la natura e il contenuto delle dichiarazioni che devono riferirsi alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro presso il datore di cui trattasi e va dimostrata l'intenzione di tale datore di lavoro di discriminare sulla base di uno dei criteri previsti dalla direttiva 2000/78.
In terzo luogo, deve essere preso in considerazione il contesto nel quale le dichiarazioni in questione sono state effettuate, in particolare il loro carattere pubblico o privato, o anche il fatto che esse siano state oggetto di diffusione tra il pubblico, a prescindere che ciò sia avvenuto attraverso i media tradizionali oppure tramite social network.
Il Giudice UE si sofferma anche sul bilanciamento con l'esercizio della libertà di espressione, giungendo a sostenere che in tal caso possono ritenersi possibili eventuali limitazioni, se previste dalla legge (in questo caso derivano direttamente dalla direttiva 2000/78) e rispettino il principio di proporzionalità

Legittimazione dell'associazione

[Torna su]
Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni di tale direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno di una persona che si ritenga lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva suddetta.

Pertanto, il giudice comunitario giunge a ritenere possibile che un'associazione avvocati la quale tutela in giudizio persone dal determinato orientamento sessuale e promuove la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone sia, in ragione di tale finalità e indipendentemente dall'eventuale scopo di lucro dell'associazione stessa, automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva summenzionata e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi di detta direttiva, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa.
Data: 29/04/2020 06:00:00
Autore: Lucia Izzo