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La chimera delle notifiche a mezzo pec alla PA

La recente sentenza del TAR Calabria obbliga l'amministrazione a comunicare l'indirizzo pec entro 15 giorni


Avv. Angelo Pasquale Masucci - L'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, dispone che la notificazione con modalità telematica debba eseguirsi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da ultimo modificato dall'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.

Notifica con modalità telematica

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L'articolo 16-ter del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, nella sua formulazione originaria, sanciva che era considerato «pubblico registro» valido ai fini delle notificazioni anche l'elenco IPA (elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni), consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it, introdotto dall'articolo 51-bis del codice della amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
L'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2014, n.114 (entrata in vigore dal 19 agosto 2014), ha modificato il menzionato articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, non essendo stato incluso nella norma citata l'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, ed essendo stato omesso altresì ogni riferimento ad «elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni», tale da rendere l'indice IPA dal 19 agosto 2014 non più consultabile quale «pubblico elenco» ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale.

"Elenco pubblico" di pec delle PPAA

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Pertanto l'unico «elenco pubblico» degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale eseguite dagli avvocati, è da considerarsi, dunque, il Registro PP.AA. consultabile dal sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) esclusivamente in via autenticata.
Dopo più di cinque anni dalla scadenza del termine per la comunicazione degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, molte di queste non hanno ancora comunicato al Ministero di Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante il termine ultimo scadesse il 30 novembre 2014, con la conseguenza che il Registro PP.AA. è assolutamente carente; tale inerzia blocca ostativamente la notifica via PEC degli avvocati che rimangono costretti a ricorrere alla ordinaria modalità cartacea con disagi, costi e tempi, che incolpevolmente si riversano sui cittadini.

La sentenza del TAR Calabria

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il Giudice Amministrativo, con una recentissima sentenza, ha statuito l'assoluto obbligo della P.A. in tal senso, ordinando di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della Sentenza medesima, agli adempimenti necessari, ai sensi dell'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, per la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
Tra l'altro evidenziando la grave colpa della P.A. tanto da condannarla anche alla rifusione delle spese di lite (TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I, Sentenza n. 585, del 15 aprile 2020; conforme a TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. I – Sentenza n. 1426, dell'11 giugno 2019).
Va evidenziato che tale colpevole omissione, posta in essere da molteplici Amministrazioni Pubbliche, acquista ulteriore gravità alla luce della pandemia in atto anche nel nostro Paese, costringendo – per le impugnazioni urgenti con istanza cautelare - i Procuratori delle parti ricorrenti ovvero personale dipendente di questi ultimi, ad accedere presso gli uffici postali o presso gli Uffici UNEP per effettuare le notifiche nella forma tradizionale e, successivamente a ritirare l'attestazione di ricevimento, con grave potenziale nocumento della incolumità pubblica.
Data: 30/04/2020 18:00:00
Autore: Angelo Pasquale Masucci