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Il reato di favoreggiamento personale

Il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. punisce chi aiuta ad eludere le investigazioni dell'autorità dopo la commissione di un delitto


Favoreggiamento personale: l'art. 378 c.p.

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L'art. 378 c.p. sanziona la condotta di coloro i quali intervengano ad ausilio del colpevole di un reato nella fase post delictum. È quindi punito colui il quale, dopo che fu commesso un delitto per il quale la Legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti. Un particolare trattamento sanzionatorio è riservato per coloro i quali si rendano responsabili di favoreggiamento reale nell'ambito del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Natura del reato e ratio legis

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Il reato di favoreggiamento reale è un reato di pericolo, comune (può essere commesso da chiunque) e lesivo, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia.

La condotta sanzionata dall'art. 378 c.p.

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Soggetto attivo del delitto di favoreggiamento reale può essere chiunque, tranne ovviamente il colpevole del reato principale e l'eventuale concorrente. Difatti, affinché si possa parlare di favoreggiamento e non di concorso, è necessario che la condotta costituente reato e che si mira ad agevolare, sia stata posta in essere in epoca anteriore rispetto alla condotta di favoreggiamento. Di conseguenza, se il reato presupposto ha già esaurito la sua portata criminosa, si incorre nel concorso di reato e non nel favoreggiamento. Difatti il legislatore vuol evitare che vengano compromesse le attività di indagine e di ricerca della verità a seguito della commissione di un determinato delitto. Il momento in cui il favoreggiamento viene considerato reato è quello in cui la condotta del delitto (o contravvenzione) presupposto, abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale, quindi anche il tentativo. È opportuno, quindi, tenere distinto il concorso nel reato come forma di partecipazione, rispetto all'auxilium post delictum. Elemento essenziale ai fini della determinazione della differenza tra il concorso e l'auxilium è ovviamente il coefficiente soggettivo: il soggetto agente deve avere la volontà di voler aiutare il colpevole all'esito di un reato e non concorrere alla determinazione (o alla persistenza) della sua portata criminosa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non abbia commesso il delitto.

La pena

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Il reato di favoreggiamento è punito, al primo comma (favoreggiamento per delitti puniti con la reclusione o con l'ergastolo), con la reclusione fino a quattro anni. Se il favoreggiamento ha ad oggetto il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la sanzione non è inferiore ad anni due. Per i delitti per cui la Legge prevede una pena diversa, ovvero per le contravvenzioni, è prevista la multa fino ad € 516,00.

Elemento soggettivo

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Come elemento soggettivo per la configurazione del delitto di favoreggiamento personale è richiesto il dolo generico, ovvero la volontà cosciente di coadiuvare il reo nella fase post delictum.

Data: 20/05/2020 17:30:00
Autore: Daniele Paolanti