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Diffamazione a mezzo blog e Facebook

Profili civilistici, risarcitori e penalistici della diffamazione a mezzo blog e social network. L'orientamento della recente Cassazione e i parametri dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano


Avv. Matteo Santini - La diffamazione è un reato previsto dall'art. 595 del codice penale, che prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032,00, per chiunque, in assenza della persona lesa offenda l'altrui reputazione. Il reato è aggravato ove l'offesa sia procurata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.

Il concetto di "offesa"

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Il concetto di "offesa" si estende fino a ricomprendere qualunque espressione infamante o volgare, considerata tale non solo in relazione al suo contenuto intrinseco, ma anche in ragione del contesto nel quale essa viene pronunciata, nonché alla coscienza sociale.
La reputazione viene lesa non solo con l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, ma anche con la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della comunità.
Spesso il reato viene realizzato attraverso un linguaggio volgare, denigratorio e lesivo dell'onore della persona offesa. Ma, può realizzarsi anche attraverso la divulgazione di una notizia falsa (c.d. fake news).
Il fine diffamatorio può essere posto in essere anche con strumenti indiretti e mediante subdole allusioni.

La diffamazione via internet

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La diffamazione si può realizzare anche mediante la rete internet. Ove il reato di diffamazione venga commesso mediante strumenti di comunicazione di massa non ha alcuna rilevanza da un punto di vista giuridico che il soggetto sia o meno online al momento della commissione del fatto e che abbia o meno percezione dello stesso essendo sufficiente la pubblicazione del contenuto lesivo sulla piattaforma digitale ai fini della configurabilità del delitto.

La diffamazione a mezzo blog

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Ci si chiede sia in dottrina che in giurisprudenza se la diffamazione su un blog possa essere ricondotta all'aggravante del mezzo stampa; la giurisprudenza maggioritaria tende a ricollegare in modo quasi automatico la sussistenza dell'aggravante di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità" all'utilizzo di ogni format digitale, nonostante le specifiche peculiarità del c.d. blog.
Il blog è un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo), in genere gestito da uno o più blogger, che pubblicano periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post, concetto assimilabile ad un articolo di giornale.
Il singolo intervento inserito dal blogger, viene denominato post e l'applicazione utilizzata permette di creare i nuovi post identificandoli con un titolo, la data di pubblicazione e alcune parole chiave.
Inoltre, qualora l'autore del blog lo consenta, ovvero abbia configurato in questa maniera la piattaforma, al post possono seguire i commenti dei lettori, che possono in teoria in alcuni casi offendere l'altrui reputazione.
Non essendo il blog destinato ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico, la diffusione di messaggi offensivi attraverso di esso deve ritenersi riconducibile all'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta posta in essere è potenzialmente capace di raggiungere un numero indefinito di utenti.

La Cassazione sulla diffamazione su Facebook

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La Corte di Cassazione con riferimento al social network Facebook, il cui funzionamento è assimilabile al blog, ha affermato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico.

La responsabilità penale del gestore del blog

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Sulla responsabilità penale per omesso controllo dei post da parte de gestore del blog si deve ritenere che egli non sia responsabile per reato omissivo ove ometta di controllare i post degli iscritti nel caso in cui questi abbiano contenuti diffamatori.
l blogger però, risponderà dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantiene consapevolmente. In particolare la non tempestiva attivazione da parte del blogger al fine di rimuovere i commenti offensivi pubblicati da soggetti terzi sul suo blog equivale non al mancato impedimento dell'evento diffamatorio - rilevante ex art. 40, secondo comma, ma alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività
dei contenuti pubblicati su un diario che è gestito dal blogger stesso.
In pratica, viene attribuita una responsabilità di tipo penale al blogger sostenendo che questi abbia un obbligo di rimozione tempestiva nel caso in cui venga a conoscenza di contenuti diffamatori sul suo blog; ciò poiché agendo diversamente, e non rimuovendo quindi il contenuto lesivo, altro non fa che ledere ancor di più l'altrui reputazione replicando l'offensività dei contenuti diffamatori.
Sulla valutazione del danno il giudice di merito secondo il proprio convincimento, è tenuto ad "apprezzare", in concreto, le espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, e darne motivazione.

I parametri dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

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L'osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha pubblicato dei parametri riguardanti la quantificazione di voci di danno non patrimoniale come:
a) Da premorienza prima che un danno venga risarcito e senza nesso causale con la ragione della morte;
b) Terminale per lesioni mortale;

c) Da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa;
d) Ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata della parte in un giudizio.
L'Osservatorio, ha individuato cinque categorie di intensità del danno proporzionate su una scala (tenue, modesta, media, elevata, eccezionale) da modularsi sui già noti criteri della notorietà.
Nella valutazione e quantificazione del danno l'elemento della sofferenza morale e dinamico relazionale, dovranno essere valutati distintamente. Gli aspetti per la quantificazione sono legati da un lato all'aspetto interiore del danno patito (danno morale – dolore, vergogna, carenza di stima, depressione e disperazione) e dall'altro a tutte le relazioni di vita esterne alla sfera intima e soggettiva (disagio, imbarazzo, goffaggine).

La prova del danno da diffamazione

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Il danno da diffamazione deve essere provato dall'interessato che sostiene la lesione. Il danno patrimoniale nelle forme di danno emergente o lucro cessante collegato alla diffusione della notizia diffamatoria ed il danno non patrimoniale vanno dimostrati dall'attore: quest'ultima voce di danno riguarda il danno alla persona ed il più riconosciuto è quello legato al turbamento, al disagio intesi, genericamente, come quelli legati alla sofferenza interiore. La relativa prova si raggiunge con la dimostrazione dell'esistenza di un fatto potenzialmente lesivo e della sua effettiva ripercussione nociva nella vita del soggetto.



Data: 30/04/2020 16:00:00
Autore: Matteo Santini