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Rito speciale commerciale in Polonia: le novità

Focus sulle novità processuali in relazione alle controversie aventi per oggetto la materia contrattuale-commerciale e sulla velocizzazione del procedimento


Il 7 novembre 2019 è entrata in vigore una delle più grandi riforme del codice di procedura civile polacco del 1964 (k.p.c.). Sette anni dopo la riconduzione delle cause di natura c.d. "commerciale" nell'alveo del processo ordinario, l'ordinamento polacco è tornato a distinguere, per queste ultime, il procedimento giudiziale, con la reintroduzione del procedimento speciale denominato odrębne postępowanie gospodarcze (letteralmente: rito commerciale separato). Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti, i cui atti introduttivi sono stati depositati successivamente al 7 novembre 2019. Obiettivo della riforma è la riduzione dei tempi del procedimento, le cui parti siano operatori economici professionali, attraverso previsioni e barriere temporali più rigorose rispetto al procedimento ordinario. La disciplina sul procedimento commerciale separato costituisce lex specialis rispetto a quelle di ordine generale: per questo motivo, in questo articolo, per riferirci all'odrębne postepowanie gospodarcze utilizzeremo la locuzione "rito speciale commerciale".

Rito speciale commerciale: ambito oggettivo

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L'ambito oggettivo del rito speciale commerciale è definito dall'art. 4582 k.p.c. Se da un lato, si prevede, in via generale, che le cause di tipo commerciale sono quelle relative alle relazioni di diritto civile tra imprenditori nell'esercizio della propria attività commerciale, dall'altro, il codice prevede altresì materie specifiche:

Si rammenta che rientrano nella nozione di imprenditore sia le società, sia le attività economiche individuali (działalność gospodarcza). Tuttavia, l'art. 4586 k.p.c. consente alla parte non qualificabile come imprenditore e all'imprenditore individuale di rinunciare all'applicazione del rito speciale commerciale, siano essi parte attrice o parte convenuta. Il rito speciale commerciale non si applica, inoltre, in caso di acquisto di un credito commerciale da parte di soggetto non imprenditore.

Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti relativi ai crediti acquistati da una persona non imprenditore.

Divieto di modificazione e di estensione della domanda

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Con le nuove disposizioni sono state quasi completamente escluse la possibilità di modificazione della domanda, chiedendo ad es. la chiamata in causa di altri soggetti, sia da parte dell'attore che del convenuto nonché la possibilità di estensione dell'ambito delle richieste di cui all'atto di citazione, a meno che non siano mutate le condizioni di fatto (ad es. se si scopre che il bene di cui si è richiesta la restituzione è stato distrutto, si può mutare il titolo della domanda in risarcimento). Tale modifica rende irricevibile la domanda con la quale non vengano chiamati in causa tutti i litisconsorti necessari nel procedimento.

Modifiche nell'istruzione probatoria e accordo probatorio

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Come stabilito dall'art. 458⁵ § 1 k.p.c., tutti i fatti costitutivi/modificativi (con le relative richieste probatorie a supporto) devono essere allegati nel primo scritto di ciascuna parte, vale a dire nell'atto di citazione oppure nella comparsa di costituzione. Inoltre, nel primo atto del procedimento, deve essere estesa la dichiarazione di aver allegato tutti i fatti e di aver prodotto tutte le prove. In caso di mancata soddisfazione di tale obbligo, il tribunale chiederà alla parte l'allegazione di tutti i fatti con le richieste probatorie a supporto entro una settimana a pena di decadenza.

Le richieste di prova tardive non saranno prese in considerazione, a meno che la parte non provi l'impossibilità di produrle nei termini di legge. In questo caso, la parte avrà due settimane di tempo dalla cessazione della causa di impossibilità, per depositare la relativa richiesta.

L'art. 458⁹ k.p.c. introduce nel procedimento commerciale il cd. "accordo probatorio" (umowa dowodowa) con cui le parti possono convenire l'inammissibilità della produzione di determinate prove in un dato procedimento. In questo caso, il tribunale deve escludere d'ufficio le prove oggetto dell'accordo. L'accordo probatorio deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità, a meno che non venga stipulato oralmente e verbalizzato innanzi al tribunale. L'accordo probatorio non vale ad escludere la valutazione delle richieste di prova presentate precedentemente all'accordo.

Riduzione dei tempi del processo: altre modifiche

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Nel rito speciale commerciale non è possibile spiegare domande riconvenzionali. Inoltre, al fine di accelerare la procedura, il procedimento non si sospende in caso di mancata comparizione delle parti. Allo stesso scopo, nel rito speciale commerciale non vi è la possibilità, per il convenuto, di richiedere la riunione del procedimento ad uno connesso pendente innanzi al tribunale superiore, di cui all'art. 205 k.p.c.

Nel primo atto processuale, è divenuto obbligatorio comunicare l'indirizzo mail per la corrispondenza telematica ovvero sottoporre una dichiarazione con la quale si esclude l'opzione di ricevere comunicazioni in via telematica.

Occorre segnalare, inoltre, che la riforma pone gravi oneri sui tribunali che conoscono della causa, sia che si tratti delle sezioni speciali commerciali, sia che si tratti del tribunale ordinario. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 458⁷, comma 1, k.p.c, le sezioni speciali commerciali possono deferire la causa al competente tribunale, nel caso in cui ritengano che la causa non abbia natura commerciale, entro il termine di un mese dalla costituzione del convenuto. Qualora, invece, la causa sia stata introdotta erroneamente innanzi al tribunale ordinario, la causa potrà essere deferita alle sezioni speciali commerciali unicamente entro un mese dalla costituzione del convenuto. In caso di inerzia del tribunale ordinario, alla causa non potranno applicarsi le disposizioni del rito speciale commerciale.

Infine, con evidente intento deflattivo, il legislatore ha inserito un termine di definizione del procedimento: la causa avente per oggetto un rapporto di natura commerciale dovrà definirsi nel termine di 6 mesi dalla costituzione del convenuto ovvero dalla correzione degli errori formali in corso di procedimento. Si tratta chiaramente di un termine ordinatorio. È tuttavia ragionevole attendersi che, in ragione dell'esiguità dell' arretrato giudiziario in Polonia, tale termine avrà tendenzialmente natura effettiva, così da incrementare le esigenze di certezza e celerità ad esso sottese.

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Data: 02/05/2020 15:50:00
Autore: Alfio Mancani