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Cassazione: il pane precotto surgelato va confezionato

L'obbligo di preconfezionamento del pane precotto surgelato non lede l'iniziativa economica e non è discriminatorio rispetto a chi vende quello fresco


di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 8197/2020 (sotto allegata) conferma la sanzione di 524, 33 euro dell'Asl nei confronti di un supermercato, per violazione dell'obbligo di preconfezionamento del pane precotto e surgelato. Il preconfezionamento non lede l'iniziativa economica privata così come non discrimina chi vende il pane precotto e surgelato rispetto a chi mette in vendita quello fresco. L'obbligo inoltre ha un'importante utilità sociale, che è quella di informare il consumatore delle caratteristiche del prodotto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 della Costituzione.

Multa per violazione obbligo preconfezionamento pane precotto surgelato

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Un'azienda sanitaria emette una sanzione amministrativa di 524,33 euro nei confronti del legale rappresentante di una s.r.l, trasgressore principale e della società stessa, proprietaria di un supermercato, dove è stata accertata la violazione della disciplina sul preconfezionamento del pane parzialmente precotto e surgelato. Gli ingiunti si oppongono all'ordinanza ingiunzione, ma l'opposizione viene respinta sia in primo che in secondo grado.

Discriminazione per chi vende pane fresco

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Gli ingiunti decidono quindi di ricorrere in sede di legittimità, sollevando, tra i vari motivi, le seguenti doglianze.

Obbligo preconfezionamento non lede libertà economica e diritto comunitario

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Per quanto riguarda il primo motivo la Cassazione chiarisce che non c'è lesione dell'iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 della Costituzione se i limiti vengono posti per motivi di utilità sociale, a meno che il legislatore non ricorra a misure palesemente incongrue o l'individuazione dell'utilità sociale non risulti arbitraria.

Informare il consumatore del fatto che sta acquistando un pane precotto e surgelato ha senza dubbio un'utilità sociale. Il preconfezionamento, in aggiunta all'etichettatura e alla cartellonistica, infatti segnala al consumatore la lavorazione differenziata del pane. Deve quindi ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'iniziativa economica privata e al principio di uguaglianza perché il preconfezionamento previsto solo per il pane precotto serve a informare il consumatore di una qualità rilevante del prodotto.

Inammissibile poi il secondo motivo di ricorso, perché la Corte di Giustizia ha già affermato la legittimità a livello europeo dell'obbligo di preconfezionamento del pane a cottura frazionata, purché lo stesso sia previsto sia per i prodotti interni che per quelli importati e non costituisca un ostacolo all'importazione tra i vari paesi membri dell'Unione.

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Data: 07/05/2020 10:30:00
Autore: Annamaria Villafrate