Mediazione civile: le novità introdotte dal decreto Cura Italia
Avv. Paolo Pierdominici - Il legislatore sull'onda della fase emergenziale determinatasi dalla diffusione del virus ha adottato anche per la mediazione civile alcuni provvedimenti che mal si attagliano alle peculiarità proprie dell'istituto e che prevedono nel concreto modalità operative di difficile attuazione.
- Mediazione telematica: vera novità?
- "L'autentica" dell'avvocato con firma digitale: istruzioni operative
- Considerazioni finali
Mediazione telematica: vera novità?
"L'autentica" dell'avvocato con firma digitale: istruzioni operative
Il detto accertamento da parte dell'avvocato, a prescindere dalle responsabilità nelle quali eventualmente potrebbe incorrere anche sul piano disciplinare, risulta di difficile attuazione dal punto di vista operativo. Le parti, invero, oltre ad essere dotate di un pc con cuffie, telecamera e microfono ovvero di uno smartphone per la connessione da remoto, devono anche essere equipaggiate di stampante (per stampare il verbale ed apporvi la firma) e di scanner (per scansionare il verbale firmato in formato pdf ed inviarlo al proprio avvocato che vi appone la firma digitale per autentica).
Infatti, all'esito dell'incontro, il mediatore redigerà il verbale, lo invierà ad una delle parti in formato pdf, la quale lo dovrà stampare, apporvi la propria firma, scansionarlo in formato pdf, inviarlo al proprio avvocato che apporrà la firma digitale in formato PAdES (PDF advanced electronic signature). A questo punto l'avvocato lo invierà alla controparte, che nuovamente stamperà il verbale, vi apporrà la propria firma, lo invierà al proprio avvocato che apporrà la firma digitale in formato PAdES (PDF advanced electronic signature), inoltrandolo nuovamente al Mediatore che apporrà la propria firma digitale.
Soltanto, infatti, utilizzando il formato di firma PAdES, che può essere apposta sui soli files in formato pdf , si ha la garanzia che tutte le parti ed i loro avvocati abbiano sottoscritto il medesimo documento, in quanto soltanto tale formato permette di apporre in un punto preciso del documento il formato immagine della firma digitale del titolare.
Solo così procedendo si ha un documento univoco, da depositare eventualmente negli atti del giudizio nel caso di esito negativo del procedimento, ovvero per poter agire in via esecutiva nel caso di inadempimento delle obbligazioni in esso contenute.
Al fine di poter superare le oggettive difficoltà di procedere all'autentica della sottoscrizione del proprio assistito connesso da remoto con firma digitale e di ovviare anche alla necessaria dotazione di stampante e scanner da parte degli assistiti, si potrebbe pensare che la parte possa recarsi presso lo studio del proprio difensore per lo svolgimento della mediazione.
Tuttavia, la norma testè citata, prevede espressamente che l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.
Detta norma è eccezionale laddove nelle mediazioni con presenza fisica delle parti è il mediatore a certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle stesse apposte in calce al verbale di mediazione (art 11 D.Lgs. 28/2010). Si ritiene, pertanto, che l'avvocato non possa validamente certificare l'autografia del proprio cliente presente presso il proprio studio per lo svolgimento in via telematica del procedimento di mediazione . Infatti, dal punto di vista giuridico, il potere di autentica, rectius, di certificazione dell'autografia della sottoscrizione in calce al verbale di mediazione è riconosciuto soltanto laddove il proprio assistito sia collegato da remoto, in quanto detta norma, ponendosi come eccezionale rispetto alla facoltà riconosciuta al mediatore di certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle parti, non è suscettibile di applicazione analogica, giusto il disposto dell'articolo ex art 14 delle disp. prel. c.c., oltre i casi in esso previsti e cioè quando il proprio assistito sia presente fisicamente presso il proprio studio e non collegato da remoto.
Considerazioni finali
Sulla base delle considerazioni che precedono, in considerazione delle difficoltà connesse allo svolgimento delle procedure di mediazione da remoto, anche alla luce del fatto che l'attività di mediazione non sia mai stata sospesa dai D.P.C.M. che di volta in volta il Governo ha emanato, così come dai provvedimenti legislativi intervenuti, la via più agevole sembrerebbe quella di continuare a svolgere i procedimenti di mediazione con la presenza fisica delle parti presso quegli Organismi che adottino protocolli e specifiche misure per prevenire la diffusione del virus quali sanificazione degli ambienti e degli impianti di condizionamento dell'aria, contingentamento delle persone ammesse ai locali presso i quali si svolgono i procedimenti, rispetto delle distanze di sicurezza, nonché accesso ai locali medesimi ai soli soggetti muniti di dispositivi di protezione individuale.
Gli Organismi di mediazione si trovano, infatti, di fronte ad un'importante sfida, dovendo adottare tutte quelle misure volte a garantire lo svolgimento in piena sicurezza dell'attività dei mediatori, avvocati e delle parti e poter offrire, pur non potendosi sostituire alla giurisdizione che ha ampiamente abdicato al suo ruolo, il presidio più prossimo per permettere alle parti di ottenere una rapida soddisfazione degli interessi coinvolti.
Paolo Pierdominici - Vice Presidente ASSIOM (Associazione Italiana Organismi di Mediazione)
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Tel. 06.93373895
Autore: Paolo Pierdominici