Decreto rilancio: Ecobonus e Sismabonus al 120%
di Gabriella Lax – Ecobonus e sismabonus, misure per l'edilizia 2020. Il decreto rilancio (ex decreto Maggio) aumenta l'aliquota di detrazione: credito d'imposta al 120% per interventi di riduzione del rischio sismico, sostituzione di impianti termici e installazione di impianti fotovoltaici su edifici. In alternativa alla detrazione diretta, sconto del 100% sul corrispettivo dell'impresa impiegata, la quale, otterrà un credito di imposta del 120% da usare in compensazione.
- Fase 2, il governo punta sull'edilizia per il rilancio
- Come cambieranno Ecobonus e Sismabonus
- Fotovoltaico, le novità
- Alternative ai bonus
Fase 2, il governo punta sull'edilizia per il rilancio
Nel decreto rilancio, l'Esecutivo cerca il modo di ripartire proprio dall'edilizia. Di questa strategia fa parte il rafforzamento di ecobonus e sismabonus: percentuale di detrazione al 120% tra le proposte avanzate dai ministeri per il decreto rilancio che la prossima settimana sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri.
Come cambieranno Ecobonus e Sismabonus
Attualmente l'Ecobonus prevede una detrazione del 50% o del 65% in relazione al tipo di intervento. Con l'ecobonus in condominio si può arrivare ad ottenere un rimborso del 75% in dieci anni e con il sismabonus un rimborso dell'85% in cinque anni. Obiettivo del Governo è un aumento della detrazione fino al 120% per le spese sostenute dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per gli interventi che riguardano: isolamento termico facciate o coperture, sostituzione impianti termici, sostituzione impianti a gasolio, impianti fotovoltaici o di micro-generazione. Anche per il Sismabonus la detrazione viene portata fino al 120% laddove gli interventi comportino una riduzione del rischio sismico di una classe inferiore o se realizzati nelle parti comuni degli edifici tramite demolizione e ricostruzione dell'intero immobile, o, ancora, se realizzati nei comuni collocati nelle zone a rischio 1, 2 o 3.
Fotovoltaico, le novità
Per il fotovoltaico, la detrazione, non cumulabile con gli altri incentivi, è pari al 120% (nel limite di 48mila euro) per le spese sostenute nel triennio 2020/2022.
Alternative ai bonus
In alternativa alla detrazione vera e propria, i contribuenti potranno scegliere lo sconto sul corrispettivo dovuto all'impresa che ha eseguito l'intervento, corrispondente al 100% delle spese sostenute. L'impresa, a su volta, potrà ottenere un credito d'imposta del 120% delle spese sostenute, da usare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
Data: 09/05/2020 13:40:00Autore: Gabriella Lax