Sostituzione unilaterale del volo: spetta la compensazione pecuniaria?
- Sostituzione unilaterale del volo originario
- Condanna al pagamento della compensazione pecuniaria
- La sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 aprile 2020
Sostituzione unilaterale del volo originario
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata adita dal Tribunale del Land di Francoforte circa l'interpretazione dell'articolo 7 del Regolamento CE 261/04 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, la vicenda da cui trae origine il ricorso alla Corte ha visto contrapposti da un lato un passeggero aereo e dall'altro una compagnia aerea spagnola. Il passeggero aveva acquistato con un'unica prenotazione due voli in coincidenza: il primo da Jerez a Madrid, il secondo da Madrid a Francoforte. La compagnia aerea aveva unilateralmente sostituito il volo originario da Jerez a Madrid con uno in partenza circa 3 ore dopo, ma che gli consentiva comunque di imbarcarsi sul volo da Madrid a Francoforte, che avrebbe raggiunto al medesimo orario originario.
Condanna al pagamento della compensazione pecuniaria
Alla luce di tale cambiamento, il passeggero adiva il Tribunale tedesco chiedendo che la compagnia aerea fosse condannata al pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento CE 261/04 per negato imbarco sul primo volo. Per il passeggero infatti, la modifica unilaterale del primo volo da parte della compagnia aerea è da paragonare ad un negato imbarco ossia ad un rifiuto da parte della compagnia aerea di far viaggiare il passeggero sul volo prenotato. Per tale ragione, il passeggero ha chiesto la condanna della compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria, ossia di un rimborso forfettario che copre i disagi patiti dal passeggero a causa del disservizio aereo. Tale compensazione è pari a:250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
La sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 aprile 2020
Autore: Luca Vancheri