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La responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale, sancita dall'art. 2740 c.c., comporta che il debitore risponda dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri


Il significato dell'art. 2740 del codice civile

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La responsabilità patrimoniale è sancita dall'art. 2740 del codice civile che, al primo comma, stabilisce una regola basilare del nostro ordinamento, disponendo che "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

In base alla norma appena citata, l'intero patrimonio del debitore risulta assoggettato alla soddisfazione dei diritti dei creditori, quando si verifichi l'inadempimento di un'obbligazione.

La formula codicistica fa riferimento ai beni "presenti e futuri", chiarendo così che i creditori possono aggredire anche quei beni o diritti di credito che entrino a far parte del patrimonio del debitore successivamente all'insorgere dell'obbligazione, dopo il verificarsi dell'inadempimento e anche successivamente all'esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore.

I limiti alla responsabilità patrimoniale

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In linea generale, tutto il patrimonio del debitore è assoggettabile ad esecuzione forzata.

È da ricordare, però, che il nostro ordinamento ammette talune eccezioni, come ricordato dal secondo comma dell'art. 2740: "le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge".

Ad esempio, una delle ipotesi in cui una parte del patrimonio è considerata non aggredibile è quella individuata dall'art. 167 c.c., relativa all'istituzione di un fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.

Analogamente, anche il patrimonio separato costituito con un trust fa venir meno l'unitarietà del patrimonio del debitore.

Limitazioni della responsabilità del debitore sono individuate anche nell'ambito della disciplina di altri istituti giuridici, come l'eredità accettata con beneficio d'inventario o la responsabilità del socio accomandatario o del socio titolare di azioni di una s.p.a.

Infine, poiché la norma dell'art. 2740 c.c. si riferisce anche ai diritti di credito vantati dal debitore nei confronti di terzi, va ricordato che risultano impignorabili determinati beni (es. l'anello nuziale, gli animali d'affezione, etc.) e specifici crediti (quali i crediti alimentari, le indennità di maternità, le somme eccedenti il quinto di stipendi e pensioni, etc.).

La par condicio creditorum

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Come specificato dal successivo art. 2741 c.c., tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sul patrimonio del debitore (c.d. par condicio creditorum), fatta salva l'esistenza di cause legittime di prelazione che permettano a determinati creditori di avere precedenza rispetto agli altri nella soddisfazione delle proprie ragioni, relativamente a specifici beni.

Dette cause di prelazione sono rappresentate dai privilegi, dal pegno e dall'ipoteca e sono definite garanzie specifiche, laddove per garanzia generica si intende invece proprio quella rappresentata dall'intero patrimonio del debitore, a norma del primo comma dell'art. 2740.

Va ricordato, inoltre, che ogni credito può essere tutelato anche attraverso garanzie personali di natura obbligatoria, come la fideiussione, che tutelano il creditore nella misura in cui individuano un diverso patrimonio (appartenente a un altro soggetto) su cui soddisfarsi in caso di inadempimento.

Gli strumenti a tutela dell'integrità del patrimonio

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A tutela dell'integrità del patrimonio del debitore, e quindi della sua solvibilità, l'ordinamento riconosce ai creditori diversi strumenti giuridici, quali:

Data: 20/05/2020 10:00:00
Autore: Marco Sicolo