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Imputabilità civile

In base all'art. 2046 c.c., l'imputabilità presuppone la capacità d'intendere e di volere ed è alla base della responsabilità extracontrattuale


L'imputabilità ex art. 2046 c.c.

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Il nostro ordinamento prevede l'insorgere della responsabilità civile a titolo extracontrattuale in capo a qualunque soggetto che provochi un danno ingiusto ad altri con la propria azione od omissione volontaria, dovuta a colpa o dolo (c.d. responsabilità aquiliana).

Questa responsabilità, come noto, comporta la nascita di un'obbligazione in capo al soggetto autore (v. art. 1173 c.c.), consistente nel dovere di risarcire il danno cagionato.

Presupposto di tale responsabilità è l'imputabilità dell'atto a chi lo ha commesso, cioè la riferibilità dell'atto alla consapevolezza dell'agente.

Recita, infatti, l'art. 2046 del codice civile: "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa".

Differenze con la capacità di agire

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L'imputabilità civile intesa nel senso appena esposto si differenzia sia dall'imputabilità penale che dalla capacità di agire civilistica.

Quest'ultima, come noto, si acquista al conseguimento della maggiore età, fissato a 18 anni (salvo determinate eccezioni espressamente previste dall'ordinamento, come ad esempio la capacità di agire in ambito lavorativo, che si acquista a 15 anni, o la possibilità di riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio, attribuita a chi abbia compiuto 16 anni).

Ebbene, l'imputabilità di cui all'art. 2046 c.c. prescinde dall'età anagrafica del soggetto agente e va valutata in concreto dal giudice, in considerazione della capacità di comprendere la portata dannosa della propria condotta nel caso specifico.

Le ragioni della differenza di disciplina delle due fattispecie risiedono, in ultima analisi, nel fatto che la capacità di agire attiene alla possibilità di porre in essere atti leciti, laddove l'imputabilità ex art. 2046 c.c. attiene alla responsabilità scaturente dalla commissione di atti illeciti, idonei a ledere l'altrui sfera giuridica.

Parimenti, l'imputabilità civile si distingue da quella penale, fissata in linea generale al conseguimento dei 14 anni, secondo il dettato dell'art. 97 cod. pen. e in base ai criteri di cui all'art. 85 c.p.

Esclusione dell'imputabilità

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L'imputabilità del fatto dannoso comporta l'obbligo di risarcire il danno arrecato ad altri, in forma specifica (art. 2058 c.c.) o per equivalente, secondo i canoni del lucro cessante e del danno emergente, previsti dall'art. 1223 c.c. e richiamati dall'art. 2058 c.c.

Come detto, l'imputabilità viene esclusa quando si accerta che il soggetto non era capace di intendere o di volere nel momento in cui ha commesso l'illecito (dal punto di vista della scelta legislativa, si tratta di una forma di tutela del soggetto incapace di comprendere la portata dannosa del proprio comportamento).

Se però tale stato psichico deriva da un comportamento colposo del danneggiante (ad es. essersi precedentemente ubriacato), egli risponde delle conseguenze dell'atto illecito compiuto, ex art. 2043 c.c. (come stabilisce l'ultima parte del disposto dell'art. 2046 c.c. sopra riportato).

Onere della prova dell'incapacità naturale

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Quanto all'onere della prova relativo all'imputabilità del fatto al soggetto che l'ha compiuto, va rilevato che lo stato di incapacità naturale deve essere dimostrato dal soggetto danneggiante, poiché "l'imputabilità non integra un elemento costituivo della fattispecie di responsabilità aquiliana ma si pone come condizione soggettiva esimente della stessa" (Cass. civ., sez. terza, n. 16661/17).

Responsabilità del sorvegliante ex art. 2047 c.c.

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Va notato che, in base al dettato del successivo art. 2047 c.c., se il danno è cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Ciò accade, ad esempio, nel caso dell'insegnante nei confronti degli alunni e dei genitori rispetto al danno cagionato dai figli che siano considerati incapaci (culpa in vigilando).

La ratio della norma risiede nella volontà, da parte del legislatore, di non lasciare insoddisfatta la pretesa di chi abbia comunque subito un danno, seppure per fatto compiuto da soggetto incapace.

La norma, tra l'altro, va coordinata anche con l'art. 2048 c.c., il quale pone in capo a genitori e insegnanti la responsabilità per il fatto illecito commesso dal minore che sia considerato capace d'intendere e di volere (qui, invece, si tratta di valutare sia la culpa in vigilando che la culpa in educando).

Data: 19/05/2020 15:00:00
Autore: Marco Sicolo