Decreto rilancio: come funziona la sanatoria per i migranti
di Annamaria Villafrate - Con il decreto rilancio il Governo mette in atto la tanto discussa sanatoria dei lavoratori stranieri e italiani irregolari dell'agricoltura, di chi assiste invalidi e persone anziane e di chi si occupa dei lavori domestici. Una norma che non trascura nessun aspetto del problema, anche se per regolamentarne alcuni si dovranno attendere alcuni decreti ministeriali.
Vediamo chi sono i soggetti interessati dalla misura, gli esclusi, i vantaggi, ma anche le sanzioni per chi non rispetta le regole.
- In cosa consiste la sanatoria
- Le attività lavorative interessate
- L'istanza del datore di lavoro
- Vantaggi per i datori di lavoro richiedenti
- I lavoratori destinatari della misura
- Il permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri con permesso scaduto
- Invalidità e sanzioni
- Igiene degli alloggi e contrasto al caporalato
In cosa consiste la sanatoria
La sanatoria consiste nella possibilità per i datori di lavoro italiani, con cittadinanza UE e stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del dlgs. n. 286/1998, di fare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con gli stranieri presenti sul territorio italiano o per dichiarare l'esistenza di un rapporto irregolare in corso con cittadini italiani o stranieri.
Le attività lavorative interessate
La sanatoria riguarda solo quei settori di attività, in cui il fenomeno del lavoro irregolare è presente in misura preponderante:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona;
- lavoro domestico.
L'istanza del datore di lavoro
L'istanza che il datore deve presentare per la regolarizzazione del rapporto di lavoro deve contenere la durata e la retribuzione del contratto individuale, che non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo.
L'istanza può essere presentata dal 1° giungo al 15 luglio 2020 nelle modalità che verranno fissate con decreto, ai seguenti soggetti:
- Inps, per i lavoratori italiani e i cittadini UE;
- Sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori stranieri. Ufficio che ha anche la competenza, ottenuti i pareri positivi di Questura e Ispettorato del lavoro, di convocare le parti, stipulare il contratto di lavoro, comunicare l'assunzione e compilare la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- Questura, che ha la competenza di rilasciare i permessi di soggiorno temporanei agli stranieri a cui il permesso è scaduto il 31 ottobre 2019.
A un decreto il compito di definire i dettagli della misura, come i limiti di reddito del datore per poter concludere il contratto e i documenti necessari a dimostrare il rapporto di lavoro.
Le istanze possono essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario di 400 euro, di ulteriori 160 per coprire gli oneri della procedura e di una somma forfettaria ulteriore per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, retributivi e fiscali, la cui misura deve ancora essere stabilita con decreto.
Vantaggi per i datori di lavoro richiedenti
Dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione dei procedimenti necessari alla regolarizzazione dei lavoratori, come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 110 bis del decreto rilancio, beneficiano della sospensione dei procedimenti penali e amministrativi:
- i datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale per impiegare lavoratori. Sospensione che viene meno se il datore non presenta l'istanza per la regolarizzazione, se la stessa viene rigettata o archiviata o se le parti non si presentano allo sportello unico per l'immigrazione per la stipula del contratto;
- i lavoratori che sono entrati e hanno soggiornato illegalmente nel territorio nazionale, fatta eccezione per i procedimenti relativi agli illeciti di immigrazione clandestina, che pertanto proseguono regolarmente.
La sospensione dei procedimenti penali e amministrativi non è tuttavia prevista in favore del datore di lavoro accusato di aver commesso reati gravi come:
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia, dall'Italia in altri Stati;
- reclutamento di persone da avviare alla prostituzione e al suo sfruttamento;
- sfruttamento di minori in attività illecite;
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Estinzione dei reati per il datore
Nelle more del procedimento di regolarizzazione dei lavoratori lo straniero non può essere espulso, a meno che non abbia commesso i reati previsti dal comma 9, che sono anche causa di esclusione dalle procedure.
Il datore di lavoro invece beneficia dell'estinzione dei reati e degli illeciti inizialmente sospesi se:
- il contratto di soggiorno viene sottoscritto congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e se viene rilasciato il permesso di soggiorno;
- viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro a chi era scaduto;
- l'emersione interessa un lavoratore italiano o un cittadino UE e si è provveduto a presentare l'istanza all'Inps.
I lavoratori destinatari della misura
La sanatoria riguarda due diverse categorie di lavoratori:
- gli occupati irregolari italiani e gli stranieri sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o che hanno soggiornato in Italia prima di questa data in virtù della dichiarazione di presenza, a condizione che, in entrambi i casi, non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo l'8 di marzo;
- gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto il 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in un altro titolo di soggiorno, i quali possono chiedere un permesso di soggiorno temporaneo valido nel territorio nazionale della durata di 6 mesi. Questi soggetti devono risultare presenti sul territorio dall'8 marzo, non si devono essere allontanati dopo tale data e devono aver svolto attività lavorativa in uno dei settori interessati dalla misura.
Gli stranieri esclusi
Il provvedimento esclude dalle procedure di regolarizzazione e di richiesta del permesso di soggiorno temporaneo quegli stranieri:
- nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione;
- segnalati ai fini della non ammissione nel territorio;
- condannati, anche se non in via definitiva, per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, per delitti contro la libertà personale, per illeciti in materia di stupefacenti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso o dall'Italia, per reclutamento di soggetti da destinare alla prostituzione, al suo sfruttamento o all'impiego di minori in attività illecite;
- che costituiscono un pericolo per l'ordine o la sicurezza del Paese, tenendo conto altresì, ai fini del giudizio di pericolosità, di eventuali condanne anche non definitive per reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.
Il permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri con permesso scaduto
Un'attenzione particolare deve essere dedicata al permesso di soggiorno temporaneo, che può essere richiesto dallo straniero a cui è scaduto il 31 ottobre 2019 e a cui non è stato rinnovato o convertito in un altro tipo. Il comma 13 dell'art. 110 bis prevede che la richiesta deve essere presentata al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020, insieme alla documentazione comprovante il rapporto di lavoro, che viene verificata anche dall'Ispettorato a cui è diretta l'istanza del datore.
Nel momento in cui lo straniero presenta la domanda per il soggiorno temporaneo gli viene rilasciata un'attestazione "temporanea" che gli consente di soggiornare sul territorio dello Stato fino alla comunicazione dell'Autorità di pubblica Sicurezza, di lavorare e di presentare l'eventuale istanza di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L'istante può infine iscriversi nell'elenco dei soggetti in stato di disoccupazione esibendo l'attestazione rilasciata dal Questore. Per gli adempimenti necessari alla richiesta del permesso di soggiorno temporaneo all'interessato non può essere richiesto un contributo superiore a 30 auro.
Inammissibilità delle istanze
Limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro l'istanza del datore non è ammissibile se il datore negli ultimi 5 anni è stato condannato con sentenza, anche non definitiva e anche ai sensi dell'art 444. c.p.p, per i seguenti reati:
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso e dall'Italia;
- reclutamento di persone da destinare alla prostituzione;
- sfruttamento della prostituzione;
- impiego di minori in attività illecite;
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati previsti dall'art. 22, co. 12, T.U dlgs n. 286/1998.
E' altresì causa d'inammissibilità la mancata presentazione del datore presso lo sportello unico dell'immigrazione per la stipula del contratto e la mancata assunzione del lavoratore straniero, salve cause di forza maggiore non imputabili a chi assume.
Invalidità e sanzioni
Il contratto di soggiorno, se stipulato inserendo dati non corrispondenti al vero, è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente già rilasciato è revocato.
Chi presenta dichiarazioni o attestazioni false, a meno che il fatto non integri un reato più grave, è punito ai sensi dell'art. 76 del TU n. 445/2000, se poi il reato è commesso con l'alterazione o la contraffazione dei documenti si incorre nella pena della reclusione di 6 anni, aumentabile fino a 1/3 se commesso da un pubblico ufficiale.
Igiene degli alloggi e contrasto al caporalato
La norma si occupa infine di un aspetto fondamentale per la dignità dei lavoratori, disponendo che, per garantire il rispetto di condizioni igienico sanitarie, anche al fine di prevenire la diffusione del contagio, Stato e Regioni devono adottare misure urgenti per assicurare la salubrità e la sicurezza degli alloggi e per contrastare il fenomeno del caporalato.
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Data: 16/05/2020 14:00:00Autore: Annamaria Villafrate