Legittima difesa: art. 2044 c.c.
- Legittima difesa e risarcimento del danno
- Gli elementi della legittima difesa
- Legittima difesa: l'oggetto
- Legittima difesa: attualità del pericolo
- Legittima difesa: il criterio di proporzionalità
- Violazione di domicilio e legittima difesa: riforma legge 36/2019
Legittima difesa e risarcimento del danno
L'art. 2044 del codice civile stabilisce che chi provoca un danno per ragioni di legittima difesa non è tenuto al risarcimento del danno.
La norma si inserisce nel contesto della disciplina della responsabilità extracontrattuale, che risponde alla regola generale per cui chi provoca un danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcirlo (art. 2043 c.c.).
La previsione relativa alla legittima difesa si pone, quindi, come criterio di esclusione dell'antigiuridicità del fatto.
Gli elementi della legittima difesa
L'istituto della legittima difesa è trattato anche in ambito penale. L'art. 52 del codice penale, in particolare, delinea i tratti caratterizzanti di tale istituto, ed è comunemente preso come riferimento anche per individuare i confini della legittima difesa sul piano civile.
Secondo tale norma, la legittima difesa presuppone:
- la necessità di difendere un diritto proprio o altrui
- il pericolo attuale di un'offesa ingiusta
- una difesa proporzionata all'offesa
Vediamo cosa significa ognuno dei punti appena esaminati.
Legittima difesa: l'oggetto
innanzitutto, quanto all'oggetto della difesa, può trattarsi di un diritto proprio o altrui.
Pertanto, la minaccia non dev'essere necessariamente rivolta alla persona che poi si difende, ma anche a una cosa su cui questa vanti un diritto (ad esempio un bene di sua proprietà) o persino a un bene altrui o all'altrui incolumità.
A questo proposito, va evidenziato che la norma civilistica si esprime in termini diversi da quella penale, perché non fa riferimento alla difesa di diritti, ma alla difesa "di sé o di altri". Ciò potrebbe far ritenere che, sul piano civilistico, l'ammissibilità della legittima difesa potrebbe essere limitata alla difesa dell'incolumità fisica, ma in realtà si ritiene che, nonostante le differenze terminologiche, pure in ambito civile la difesa sia legittima anche quando sia diretta a tutelare il proprio patrimonio.
Legittima difesa: attualità del pericolo
Deve esservi un pericolo attuale. Ciò significa che non si può legittimamente reagire ad un'offesa ormai realizzatasi: si pensi, ad esempio, all'aggressione ai danni di un ladro per un furto avvenuto il giorno prima. In questo caso, l'eventuale reazione "tardiva" non sarebbe esente da responsabilità per danni: in concreto, in tale situazione, la "giustizia" non può essere fatta da sé, ma deve essere assicurata dalle forze dell'ordine.
Legittima difesa: il criterio di proporzionalità
Infine, il criterio di proporzionalità tra difesa e offesa impone una valutazione comparativa tra gli interessi in gioco (si pensi all'intrusione di un ladro in abitazione e alla reazione del proprietario che spara un colpo di pistola all'aggressore, v. oltre).
Violazione di domicilio e legittima difesa: riforma legge 36/2019
La concorrenza degli elementi sopra esaminati autorizza, quindi, l'aggredito a compiere atti di legittima difesa.
Anche con riferimento a tali criteri, l'istituto della legittima difesa è stato oggetto di un importante intervento di revisione normativa ad opera della l. 36/19, con la quale si è inteso tutelare maggiormente chi agisce in tale situazione.
In particolare, sono stati aggiunti i commi secondo e terzo dell'art. 2044 c.c. (che rimandano espressamente alle previsioni penalistiche), in base ai quali, la responsabilità per danni è sempre esclusa quando si usino armi per reagire a una violazione di domicilio o di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Inoltre, in caso di eccesso colposo verificatosi a causa di uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, è riconosciuta al danneggiato (cioè all'originario aggressore) un'indennità da quantificarsi in base all'equo apprezzamento del giudice (in tal caso, peraltro, la punibilità penale di chi ha reagito è esclusa, v. art. 55 c.p.).
Per approfondimenti, vedi la nostra Guida sulla riforma della legittima difesa
Autore: Marco Sicolo