Permesso di soggiorno temporaneo del decreto rilancio
- Permesso di soggiorno di sei mesi
- Condizioni per chiedere il permesso di sei mesi
- A chi presentare l'istanza e a cosa serve
- Soggetti esclusi
Permesso di soggiorno di sei mesi
I permessi di soggiorno di sei mesi previsti dal decreto rilancio possono essere richiesti per motivi di lavoro da parte dei cittadini stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che non è stato ancora rinnovato o convertito in un altro titolo di soggiorno. Il permesso è valido solo sul territorio nazionale e la durata di sei mesi inizia a decorrere da quando viene presentata l'istanza per ottenerlo.
Condizioni per chiedere il permesso di sei mesi
Per poter fare istanza il cittadino straniero deve essere presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e da questa data in poi non deve essersi allontanato dallo stesso. Lo straniero deve inoltre avere svolto attività di lavoro, comprovata da apposita documentazione, nei seguenti settori:
- agricoltura, produzione, allevamento e cura degli animali, pesca, acquacoltura e attività collegate;
- assistenza alla persona per familiari anche non conviventi affetti da malattie che ne limitano l'autosufficienza;
- lavoro domestico.
A chi presentare l'istanza e a cosa serve
L'istanza per il permesso di soggiorno di sei mesi deve essere presentata alla Questura dal primo giugno al 15 luglio 2020 nelle modalità che devono ancora essere stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quelli dell'Economia, del Lavoro e Delle Politiche Agricole.
Nel momento in cui il cittadino straniero presenta l'istanza il Questore, gli viene consegnata un' attestazione che gli permette di soggiornare legittimamente nel territorio, di svolgere lavoro subordinato e di chiedere la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Soggetti esclusi
Non sono ammessi alla procedura prevista per il rilascio del permesso di soggiorno di sei mesi i cittadini stranieri espulsi, quelli segnalati ai fini della non ammissione del territorio dello Stato, i condannati anche in via non definitiva, compresa quella di cui all'art. 444 c.p.p per reati ad esempio che riguardano le sostanze stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la prostituzione o il suo sfruttamento, l'impiego di minori in attività illecite e infine coloro che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
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Data: 21/05/2020 12:00:00Autore: Annamaria Villafrate