Una decisione on-label sull'uso off-label dei vaccini Covid United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 31/10/24  |  Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria Diego Ferraro e Sonia Coppola - 30/10/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui

L'art. 637 c.p. sanziona la condotta di chi accede in un fondo altrui, laddove la proprietà sia perimetrata da elementi atti a farne comprendere i confini


Il testo dell'art. 637 c.p.

[Torna su]

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.

La ratio dell'art. 637 c.p. e il bene giuridico tutelato

[Torna su]

Il reato di cui all'art. 637 c.p. è un delitto che mira a garantire la salvaguardia del patrimonio, quale bene giuridico meritevole di tutela.

È procedibile a querela della persona offesa ed è un reato comune, non proprio né qualificato, poiché può essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 637 c.p.

[Torna su]

Il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui sanziona la condotta di colui il quale, senza averne necessità alcuna, faccia ingresso nel predetto fondo. I diritti reali tutelati sono, oltre alla proprietà, anche il possesso e la detenzione, cosicché potrebbe essere ritenuto colpevole il proprietario che faccia ingresso in un'area concessa in locazione a terzi.

Ovviamente la norma specifica che devono essere presenti elementi atti a identificare "l'altruità del fondo", quindi segni distintivi idonei a delimitarne il perimetro (recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo).

Non è necessario che detti elementi identificativi siano idonei a precludere fisicamente l'ingresso o a renderlo difficoltoso, essendo semplicemente richiesto che essi siano comunque idonei a manifestare la volontà del titolare del diritto di intercludere l'accesso al proprio fondo.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 637 c.p.

[Torna su]

Per il reato di cui all'art. 637 c.p. è prevista la pena della multa fino ad euro 103,00.

Elemento soggettivo

[Torna su]

Il reato di cui all'art. 637 c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata.

Data: 29/05/2020 18:00:00
Autore: Daniele Paolanti