L'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui
- Il testo dell'art. 636 c.p.
- La ratio dell'art. 636 c.p. e la procedibilità
- La condotta sanzionata dall'art. 636 c.p.
- La pena prevista per il delitto di pascolo abusivo
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 636 c.p.
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La ratio dell'art. 636 c.p. e la procedibilità
Il delitto di cui all'art. 636 c.p. è un delitto che mira a garantire la salvaguardia del patrimonio, quale bene giuridico meritevole di tutela. È un reato di evento, quindi il tentativo ex art. 56 c.p. può ritenersi astrattamente configurabile.
È procedibile a querela della persona offesa ed è un reato comune, non proprio né qualificato, poiché può essere commesso da chiunque.
La condotta sanzionata dall'art. 636 c.p.
La norma contempla tre distinte ipotesi, ciascuna pertinente specifiche condotte che può porre in essere il soggetto agente. La prima è quella di introdurre o abbandonare animali in gregge o in mandria nel fondo altrui; la seconda sanziona l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, laddove questa avvenga per farli pascolare nel fondo altrui; l'ultima ha ad oggetto il danneggiamento del fondo altrui a seguito dell'introduzione di animali o del pascolo dei medesimi in situ.
La pena prevista per il delitto di pascolo abusivo
Il primo comma, sanziona l'introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui con la multa da euro 10 a euro 103; il secondo comma sanziona con la reclusione fino a un anno o la multa da euro 20 a euro 206 chiunque introduca o abbandoni animali nel fondo altrui per finalità di pascolo; il terzo comma sanziona con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516, l'introduzione o l'abbandono (nonché il pascolo) nel fondo altrui che abbia determinato finanche un danneggiamento.
Elemento soggettivo
Il reato di cui all'art. 636 c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata.
Data: 30/05/2020 10:00:00Autore: Daniele Paolanti