La Cassazione 'bacchetta' l'avvocato
di Annamaria Villafrate - Non ha fatto di certo una bella figura chi ha predisposto il ricorso in Cassazione per lamentarsi degli esiti del giudizio d'Appello, che lo ha dichiarato inammissibile per genericità. La Suprema Corte nell'ordinanza n. 9996/2020 (sotto allegata) ha lamentato poca chiarezza, incoerenza e prolissità espositiva, in pieno contrasto con quanto raccomandato dalla "Guida per gli Avvocati" approvata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e non solo. Nel momento in cui infatti il ricorso verte su atti processuali, come nel caso di specie, in cui parte ricorrente si duole del giudizio espresso su suo atto di appello, è necessario indicarlo specificamente nell'atto con cui si ricorre in Cassazione, a pena d'inammissibilità, come richiesto dall'art. 366, co. 1. n. 6 c.p.c.
- Azione monitoria pagamento compensi professionali
- Inammissibile il ricorso poco chiaro, confuso, incoerente e prolisso
- Il ricorso che si basa su atti processuali deve indicarli nello specifico
Azione monitoria pagamento compensi professionali
Nel 2009 un avvocato ottiene da un Tribunale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei propri compensi professionali da una società, che si oppone. Nel corso del giudizio di opposizione però l'opponente viene dichiarato fallito e la causa viene interrotta, per essere poi ripresa dalla curatela fallimentare.
Il Tribunale dichiara però improcedibile la domanda avanzata in sede monitoria nei confronti del fallimento e revoca quindi il decreto ingiuntivo. La Corte d'Appello adita dichiara l'appello inammissibile per genericità. A questo punto parte soccombente ricorre in Cassazione sollevando ben undici motivi di doglianza.
Inammissibile il ricorso poco chiaro, confuso, incoerente e prolisso
La Corte di Cassazione premette che il ricorso risulta inammissibile per due ragioni principali.
La prima è l'esposizione confusa e prolissa dei fatti processuali e delle censure formulate, in quanto il ricorso:
- omette fatti rilevanti ai fini del decidere e posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, le ragioni per cui si ritiene l'opposizione infondata e i motivi dell'appello;
- contiene riferimenti a fatti e circostanze introdotti ex novo nella narrazione dei fatti e mai indicati prima;
- contiene richiami prolissi a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
La Corte ritiene che un ricorso formulato in questo modo risulta incoerente e oscuro nella forma, in pieno contrasto con l'organicità e la chiarezza della forma richiesti dall'art. 3 comma 2 del processo amministrativo e dalla "Guida per Avvocati" approvata dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea, la quale evidenzia come un ricorso ben scritto è in grado di far cogliere al giudicante, a una prima lettura, i punti essenziali di fatto e di diritto.
La seconda invece fa riferimento al fatto che i motivi del ricorso sono inammissibili se vertono su fatti estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Ora, la Corte d'Appello ha dichiarato l'atto d'impugnazione inammissibile per genericità, per cui il ricorso doveva contestare solo l'inesattezza di tale statuizione. Parte ricorrente invece contesta tutta una serie di questioni, che nulla hanno a che vedere con l'esito del giudizio d'appello, pertanto devono essere dichiarate inammissibili.
Il ricorso che si basa su atti processuali deve indicarli nello specifico
La Cassazione fa presente infine che parte ricorrente si duole del giudizio di genericità espresso dalla Corte d'Appello, tuttavia non riassume né trascrive i termini in cui il proprio atto è stato formulato. Quando però un ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente deve indicarli in modo specifico, come richiesto dall'art 366 comma 1, n 6 c.p.c.
- trascrivendone o riassumendone il contenuto;
- indicando in quale fase sono stati prodotti;
- menzionando il fascicolo a cui sono allegati e con quale indicizzazione.
Autore: Annamaria Villafrate