Poteri del chiamato all'eredità
- Poteri del chiamato all'eredità: l'art. 460 c.c.
- Il testo dell'art. 460 c.c.
- La figura del chiamato all'eredità
- La materiale apprensione
- Poteri e doveri del delato sull'amministrazione della proprietà
- Se la proprietà non viene accettata
Poteri del chiamato all'eredità: l'art. 460 c.c.
L'articolo 460 del codice civile, appartenente alle disposizioni generali sulle successioni, apre una finestra sulla condizione della figura dell'erede e più precisamente del delato, seppur nell'articolo in questione questo venga definito come il "chiamato all'eredità" (e quindi vocato). L'importanza di questo articolo sta proprio nel sottolineare la tutela del delato nella fase che intercorre tra la delazione e l'accettazione dell'eredità.
Una sorta di garanzia dei propri diritti ma anche dei propri obblighi. Il delato in questione infatti può in questa fase transitoria occuparsi della conservazione, dell'amministrazione e del controllo (vigilanza) sul patrimonio, pur non essendo ufficialmente avvenuta da parte sua l'accettazione dei beni.
In sintesi potremmo dunque dire che il delato in attesa dell'eventuale scelta di accettare l'eredità, può amministrare, conservare e vigilare i beni al fine di mantenere il medesimo status antecedente la morte del de cuius.
Il testo dell'art. 460 c.c.
Ma vediamo nello specifico l'articolo nella sua espressione, cui faremo seguire una spiegazione più dettagliata.
"Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528."
La figura del chiamato all'eredità
L'articolo 460 nel suo incipit cita testualmente il protagonista del suo contenuto, ovvero il chiamato all'eredità.
Ma chi è questa figura e di cosa si occupa? Il chiamato all'eredità rappresenta quel soggetto che in futuro potrebbe addivenire erede di un patrimonio ereditario, il cosiddetto "vocato".
Ma ad onor del vero questa figura viene qui a definirsi ancora più nettamente non solo come come colui che potrebbe ereditare il bene ma come colui che è propriamente nel diritto di appropriarsi del bene in questione, e quindi erede per delazione e non solo per vocazione, art. 457.
Una volta stabilito che il chiamato all'eredità può adempiere all'atto di scegliere se accettare o meno i beni a lui lasciati, nell'attesa di tale scelta vi è un lasso di tempo, come già anticipato, in cui questi può scegliere di amministrare, vigilare e conservare i beni ereditari.
La materiale apprensione
Una piccola riflessione va a questo punto fatta per quel che riguarda la materiale apprensione. Il testo della norma in esame, l'articolo 460 del codice civile, parla di come il chiamato all'eredità possa esercitare azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza materiale apprensione. In questo senso la materiale apprensione altro non è che l'entrare in possesso di un bene con animus possidendi, a pieno titolo.
E' infatti pacifico come il chiamato all'eredità proprio per la sua natura di papabile "erede" dei beni, sia in vero a priori già potenzialmente in possesso dei beni che andrebbe in questa fase ad amministrare, conservare e vigilare e questo a prescindere che il possesso sia già materiale o meno.
Poteri e doveri del delato sull'amministrazione della proprietà
Andiamo ora nello specifico delle competenze, dei poteri e dei doveri del delato sull'amministrazione della proprietà. Abbiamo infatti già detto che questa figura è nel diritto di conservare, amministrare e preservare i beni di cui potrebbe decidere di entrare in possesso.
Ma vi sono pur sempre delle limitazioni: al delato infatti non viene riconosciuta la possibilità di compiere atti di disposizione. Per la vendita dei beni o investimenti particolarmente elevati bisognerà inoltre rivolgersi al giudice, sulla scia degli artt. 747 e 748 del c.p.c.
Opportuno dire che il delato ha il potere ma non il dovere di amministrare i beni in questa fase transitoria e ciò sempre in virtù di una tutela dei beni ad egli eventualmente designati.
E' giusto inoltre ricordare come vi sia una motivazione precisa ed anche logica secondo cui il chiamato non possa compiere atti di disposizione. Implicitamente infatti disponendo egli dei beni in tal senso, determinerebbe la perdita della possibilità di rifiutare l'eredità o di accogliere i beni con beneficio d'inventario!
Se la proprietà non viene accettata
E proprio ricollegandoci all'ultimo concetto sopra esposto, possiamo chiudere la nostra spiegazione sull'articolo 460 del codice civile delineando l'ipotesi in cui il chiamato non volesse infine accettare l'eredità.
Quando questi infatti decidesse di rifiutare i beni, potrebbe pur sempre richiedere un indennizzo per quanto speso per amministrare, vigilare e conservare i beni ad egli designati nella fase di passaggio tra delazione e accettazione dell'eredità.
Data: 02/06/2020 16:30:00
Autore: Annamaria Punzo