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Ok alle assemblee di condominio "dal vivo" e online

Via libera alle assemblee di condominio da parte del governo. La Lega amministratori immobiliari condominiali ha diffuso linee guida per quanto riguarda le assemblee anche online


di Lucia Izzo - L'emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ha avuto l'effetto di modificare fortemente il regime degli eventi, delle cerimonie e delle riunioni. Dopo aver costretto al distanziamento sociale, con la Fase 2 il Governo allentato gradualmente la presa consentendo ai cittadini maggiori libertà di spostamento e incontri, sempre nel rispetto di alcune prescrizioni per evitare una nuova crescita del picco di infezioni. L'aver impedito lo svolgimento di qualunque evento, sia in luogo pubblico che privato, ha impattato fortemente sull'attività di gestione in Condominio che ha rischiato la paralisi, stante la mancata possibilità di svolgere le assemblee necessarie per prendere decisioni anche particolarmente importanti.

Assemblee di condominio durante la fase 2

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Anche la politica italiana si era mostrata sensibile all'argomento: un ordine del giorno presentato alla Camera a fine aprile aveva spinto affinché venissero messi in atto interventi per svolgere le attività assembleari anche avvalendosi dei moderni sistemi di videoconferenza (per approfondimenti Assemblea di condominio in modalità videoconferenza: approvato ODG alla Camera).
Con la fase 2 le cose sono cambiate. Come precisato dalle FAQ presenti sul sito del Governo, aggiornate a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del D.p.c.m. 17 maggio 2020, viene consentita la possibilità di svolgere assemblea di qualunque tipo, condominiali o societarie, ordinarie o straordinarie, anche in "presenza fisica" dei soggetti convocati.
Tuttavia, la legittimità di tali assemblee è condizionata al rispetto di alcune misure che si ricavano, tra l'altro, dallo stesso D.L. Rilancio: in primis, sarà necessario che le riunioni siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all'aperto, affinché sia assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti. Il D.L. 33/2020, infatti, continua a vietare ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Assemblee condominiali: le linee guida LAIC

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Lo stesso Governo lascia aperta la possibilità che le assemblee si svolgano da remoto, con modalità compatibili con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni. Pertanto, dal 16 maggio appare possibile convocare le assemblee adottando molteplici, e talvolta costose, precauzioni per evitare di incorrere in responsabilità civili e penali.

Sul punto, un supporto agli amministratori è stato fornito dalle linee guida (sotto allegate) messe nero su bianco dalla Lega amministratori immobiliari condominiali (LAIC), che invitano gli associati a uniformarvisi per quanto riguarda la convocazione e la celebrazione delle assemblee condominiali, in relazione al tipo di assemblea da convocare.

Assemblee condominiali "dal vivo"

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Se non si tratta di un'assemblea composta da pochi partecipanti, LAIC suggerisce di non tenerla nel proprio studio bensì in un luogo terzo privato aperto o chiuso, previamente sanificato (ai cui ci si farà rilasciare copia di idonea certificazione) e comunque ben aerato. Pertanto, andrebbero evitati sotterranei o seminterrati condominiali che venissero proposti dai condomini.
Sarà estremamente opportuno, inoltre, che il proprietario si occupi di organizzare il servizio di accoglienza onde evitare di creare assembramenti all'ingresso, di dispensare soluzioni lavamani e di ammettere i partecipanti previa verifica della loro temperatura corporea e del possesso di guanti e mascherine (occorrerà inoltre assicurarsi che la sanificazione venga effettuata anche sui servizi igienici, se disponibili).
Qualora si decidesse di tenere l'assemblea nel cortile condominiale, si invitano gli iscritti a verificare con i consiglieri o una delegazione di condomini che all'adunanza possa partecipare un numero di persone tale da rispettare le distanze prescritte dalla legge. All'uopo sarebbe opportuno far circolare preventivamente ogni documento oggetto di delibera onde evitare di far muovere i partecipanti.
Si ricorda inoltre che nell'avviso di convocazione andrà inserita la prescrizione che si potrà essere ammessi all'adunanza solo se provvisti di guanti in lattice monouso e mascherine chirurgiche, nonché l'assoluto divieto di muoversi dalla postazione assegnata se non per motivi improrogabili e comunque previa autorizzazione del presidente.

Assemblee online

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Le linee guida LAIC ritengono che, non essendoci oggi alcun atto normativo o regolamentare che abbia preso in considerazione la tenuta delle assemblee di condominio online, per poterle celebrare sia "necessaria l'unanimità dei condomini i quali dovranno anche rilasciare all'amministratore l'allegato l'impegno a non impugnare per tale motivo la delibera assembleare".
All'uopo si potranno utilizzare piattaforme di terze parti (vari ministeri utilizzano Skype o Teams di Microsoft, ma potrebbe andar bene anche Zoom) che si occuperebbero di gestire il rispetto della privacy dei partecipanti che devono previamente rilasciare all'amministratore l'allegata liberatoria.
Ai partecipanti andrà inviato via mail l'invito con il link ed il numero di registrazione all'assemblea in videoconferenza. Per poter aprire la seduta bisognerà verificare il raggiungimento dei quorum necessari a deliberare e poi andranno identificati tutti i partecipanti.
Infine, qualora i condomini fossero d'accordo, al fine di garantire la più ampia adesione soprattutto in questo momento che sono previste particolari agevolazioni fiscali per i lavori condominiali, le assemblee si potrebbero tenere anche in modalità mista fisica e on line.
Nel verbale di assemblea occorrerà quindi dare atto dell'avvenuta verifica da parte dei condomini dell'avvenuto rispetto delle suddette prescrizioni, nonché il rilascio da parte dei partecipanti delle autocertificazioni munite dagli stessi debitamente sottoscritte.
Data: 04/06/2020 16:30:00
Autore: Lucia Izzo