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Bonus avvocati e professionisti: firmato il decreto

Firmato dai ministri Catalfo e Gualtieri il D.M. che disciplina l'erogazione, per il mese di aprile 2020, del bonus di 600 euro spettante ai professionisti iscritti alle Casse Previdenziali


di Lucia Izzo - La Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, hanno firmato il decreto interministeriale (qui sotto allegato) del 29 maggio 2020 che che attua le previsioni del D.L. Rilancio per quanto riguarda il bonus da 600 euro spettante ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali.

D.L. Rilancio: bonus professionisti anche ad aprile e maggio 2020

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Il D.L. 34/2020 provvedimento ha riconosciuto, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di 600 euro a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che era stata già riconosciuta dal D.L. Cura Italia per il mese di marzo 2020.
A tal fine, è stata elevata a 1150 milioni di euro la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza istituito proprio dal D.L. 18/2020 allo scopo di supportare economicamente i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Il decreto interministeriale, come previsto dalla norma di rango primario, interviene per stabilire criteri di priorità e modalità di attribuzione dei fondi e si occupa, in particolare, della copertura relativa al mese di aprile.
Sul testo si attende ora la bollinatura da parte della Corte dei Conti per avviare i pagamenti, come chiarito dalla Ministra Catalfo, intervenuta nei giorni scorsi agli Stati generali delle professioni che ha rassicurato che "subito dopo, ci sarà un altro decreto interministeriale per sovvenzionare il sussidio di maggio".

Bonus 600 euro aprile 2020

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Il D.M. prevede che la quota parte del limite di spesa del Fondo per il reddito di ultima istanza destinato al sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, per i mesi di aprile e maggio, sia pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020.
A valere sul predetto limite di spesa trovano prioritaria copertura finanziaria eventuali eccedenze di spesa rispetto al limite di spesa di 280 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dall'ammissione a pagamento da parte degli enti previdenziali di domande relative all'indennità per il mese di marzo in relazione alle quali non è stato possibile disporre il pagamento medesimo in quanto eccedente il predetto limite di spesa di 280 milioni di euro.
Per quanto riguarda il mese di aprile, il D.M. chiarisce che il bonus sarà di 600 euro e verrà erogato automaticamente dalle Casse, senza bisogno di presentazione di nuova domanda, a tutti i professionisti che abbiano fruito dell'analogo bonus per il mese di marzo.
La fruizione del bonus per il mese di aprile viene, inoltre, estesa anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.

Accesso al bonus

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Tale bonus, si rammenta, è erogato in caso di cessazione o riduzione dell'attività professionale. Sul punto, il Decreto precisa che per "cessazione dell'attività", va intesa l'avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, mentre per "riduzione o sospensione dell'attività", va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).

Bonus professionisti: i nuovi richiedenti

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Se chi ha già beneficiato in precedenza del beneficio lo otterrà in automatico senza fare nuovamente domanda, dovranno invece presentare apposita istanza i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l'erogazione è automatica).
Il D.M. prevede che le domande per ottenere l'indennità possano essere presentate dai professionisti dall'8 giugno 2020 agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cui sono iscritti, che ne verificheranno la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo direttamente all'interessato.

Come fare domanda

L'indennità dovrà essere richiesta a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. In sede di domanda, che andrà presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali, i professionisti dovranno dichiarare:
  1. di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;
  3. di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;
  4. di aver conseguito, nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all'esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019, oppure in caso di iscrizione a una Cassa tra il 2019 ed il 2020, di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore ai predetti importi;
  5. di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 oppure di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero, in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all'esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all'emergenza.
All'istanza dovrà essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni suddette oppure presentate dopo l'8 luglio 2020.
Data: 06/06/2020 22:00:00
Autore: Lucia Izzo