CSM e Fase 2: riprendono i pignoramenti immobiliari
Dal CSM le linee guida per la ripartenza in sicurezza dei pignoramenti e delle procedure concorsuali nella Fase 2 dell'emergenza COVID19
di Lucia Izzo - Riprendono pignoramenti e procedure concorsuali nella Fase 2 dell'emergenza epidemiologica, ma "in sicurezza", ovvero nel rispetto delle prescrizioni introdotte dal D.L. Cura Italia e delle disposizioni organizzative emesse dai Presidenti del Tribunali. La ripartenza, in pratica, resta condizionata alla situazione locale, nonchè da altri fattori tra cui la consistenza del personale di cancelleria.
Per quanto riguarda l'organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella "fase 2" dell'emergenza COVID-19, importanti indicazioni agli addetti ai lavori arrivano dal Consiglio Superiore della Magistratura che se ne occupa nella delibera plenaria del 4 giugno 2020 (sotto allegata).
- Procedure esecutive immobiliari
- Procedure esecutive sull'abitazione principale
- Procedimenti non sospesi
- Procedure concorsuali
Procedure esecutive immobiliari
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Se nella cd. prima fase sono state rinviate tutte le attività processuali non urgenti, al fine di ridurre al minimo le forme di contatto personale e di limitare il propagarsi dell'epidemia, il CSM precisa che nel secondo periodo si potranno trattare, pur nel rispetto delle prescrizioni connesse alle esigenze sanitarie, trattare le procedure esecutive immobiliari, così da agevolare la loro definizione e garantire la posizione del debitore.
Per il CSM un prioritario intervento nella seconda fase dell'emergenza dovrà essere quello di provvedere alla pronta distribuzione di tutte le somme già disponibili nelle varie procedure esecutive pendenti. Così facendo, oltre a definire celermente un gran numero di procedure, si otterrà l'effetto di immettere liquidità nel sistema, sovvenire i creditori ed evitare al debitore l'aggravamento della propria posizione debitoria a causa del decorso del tempo e, ove possibile, restituire allo stesso il residuo.
Ricognizione somme giacenti e approvazione progetto distribuzione
Sarà, dunque, necessaria una precisa ricognizione delle somme giacenti su conti delle varie procedure esecutive che potrà essere effettuata dagli ausiliari del giudice, dell'Istituto tesoriere o della cancelleria. Una volta acquisita contezza della situazione dei conti e dello stato delle procedure, potrà procedersi a predisporre i progetti di distribuzione delle somme, anche parziali.
Possibile delegare al professionista anche l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione; qualora si scelga la modalità dell'udienza di approvazione del progetto davanti al giudice, si potrà procedere con lo svolgimento di un'udienza con le modalità attualmente previste ovvero collegamento da remoto oppure scambio e deposito telematico di note scritte.
Menzionato anche il "modello di trattazione mista" affermatosi nella prassi, con udienza a trattazione scritta seguita da altra udienza da remoto in caso di opposizioni, ovvero di specifica richiesta da parte dei soggetti legittimati a partecipare.
Rimane comunque salva la possibilità di celebrare l'udienza con la presenza fisica del giudice e dei soggetti interessati nel rispetto dei provvedimenti predisposti dai dirigenti degli uffici per la seconda fase dell'emergenza e delle prescrizioni sanitarie. La gestione dei successivi mandati di pagamento dovrà, infine, avvenire avvalendosi il più possibile della modalità telematica
Procedure esecutive sull'abitazione principale
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Si rammenta che l'art. 54-ter del D.L. Cura Italia ha sospeso per sei mesi dall'entrata in vigore della legge di convezione, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare avente a oggetto l'abitazione principale del debitore.
Poiché la sospensione dell'esecuzione è prevista direttamente dalla legge, spiega il CSM, spetterà al giudice l'individuazione delle procedure interessate dalla sospensione. Non sarà necessaria, dunque, una preventiva informazione al debitore sul punto né sarà indispensabile la presentazione di un'istanza di sospensione da parte del soggetto interessato.
Per garantire la posizione del debitore e di individuare quali procedure esecutive debbano essere sospese e quali possano proseguire, è ipotizzabile che il giudice si avvalga dei suoi ausiliari (esperto stimatore,
custode e professionista delegato) per effettuare subito una ricognizione generale delle procedure esecutive immobiliari che ha sul ruolo.
Procedimenti non sospesi
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Per quanto i procedimenti non sospesi, il CSM consiglia la prosecuzione delle attività. Tenuto conto della sospensione dei termini (9 marzo-11 maggio 2020), si potrà procedere dunque alla consueta nomina anticipata del custode e dell'esperto stimatore e alla fissazione delle udienze di autorizzazione alla vendita ex art. 569 del codice di procedura civile.
Si ritiene, allo stato, agevole effettuare le attività prodromiche all'emissione dell'ordinanza di vendita (esame diretto dell'immobile da parte dello stimatore e del custode) e alla vendita stessa (visita da parte degli interessati) per gli immobili liberi e per quelli adibiti ad uso diverso dalla abitazione.
Mentre particolare attenzione andrà posta nella gestione degli esperimenti di vendita con modalità non telematiche ovvero con modalità telematiche miste da parte del professionista delegato, la vendita telematica sincrona o asincrona non appare problematica, in quanto consente lo svolgimento di tutto il sub-procedimento da remoto e si palesa perciò lo strumento più adeguato nella attuale situazione epidemica.
Procedure concorsuali
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Per quanto riguarda le procedure concorsuali, andrà evitato che risorse già suscettibili di distribuzione rimangano infruttuosamente depositate sui conti bancari della procedura. Per questo si raccomanda di invitare i curatori, i liquidatori ed i commissari straordinari, salve le opportune valutazioni connesse alle peculiarità del caso concreto, a provvedere senza indugio al deposito dei progetti di ripartizione di tutte le somme disponibili, con riserva unicamente di quelle occorrenti per gli accantonamenti di legge e per le spese di procedura.
Per il raggiungimento di tale obiettivo andranno sollecitati tutti gli adempimenti possibili propedeutici ai riparti, quali la derelizione di beni ormai non liquidabili e di crediti non esigibili, i rendiconti, le istanze di liquidazione di acconti e/o compensi.
Per l'esecuzione in concreto del riparto deve consigliarsi anche in materia concorsuale l'utilizzo di modalità esclusivamente telematiche per la gestione dei mandati di pagamento, sia da parte del giudice che da parte della cancelleria.
In tutti gli uffici giudiziari i curatori e i liquidatori potranno immediatamente riprendere le operazioni di vendita dei beni mobili e immobili ogni qualvolta sussistano le condizioni per consentire ai potenziali interessati all'acquisto la visione dei beni da liquidare, alla luce delle prescrizioni di profilassi e "distanziamento sociale" imposte dalle Autorità competenti.
Udienze imprescindibili
Nell'ottica di provvedere con ragionevole solerzia alla distribuzione delle somme disponibili in seno alle procedure concorsuali, il CSM ritiene vada tendenzialmente assicurata la celebrazione, pure nel corrente periodo di emergenza sanitaria, delle udienze all'uopo funzionalmente imprescindibili e lo svolgimento di una serie di connesse attività.
Si tratta, in particolare di: udienze di rendiconto; udienze di accertamento dello stato passivo qualora sia necessario verificare i crediti di lavoratori dipendenti, professionisti e artigiani da ammettere in vista di un imminente riparto o di pagamento, nel caso di dipendenti, da parte dell'INPS; nelle procedure di concordato preventivo, adunanze dei creditori e udienze di omologazione.
In questa fase si consiglia l'utilizzo di trattazione cartolare o telematica, anche se si registrano nella prassi forme di trattazione mista, in cui all'udienza a trattazione scritta segue un'altra udienza da remoto in caso di opposizioni, ovvero di specifica richiesta da parte dei soggetti legittimati a partecipare.
Nei procedimenti per la declaratoria di fallimento sembra opportuno procedere quanto prima alla fissazione e alla celebrazione dell'udienza ex art 15 della legge fallimentare mentre i curatori potranno essere invitati a procedere nelle operazioni di inventario con la necessaria celerità, dalle stesse dipendendo un rapido avvio della fase liquidatoria.
Autore: Lucia Izzo