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Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

L'art. 639 del codice penale sanziona la condotta di coloro i quali deturpino o imbrattino cose mobili o immobili altrui con la multa fino a 103 euro


Il testo dell'art. 639 c.p.

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Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

La ratio del delitto di cui all'art. 639 c.p. e il bene giuridico protetto

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Il delitto di cui all'art. 639 c.p. è un delitto comune e non qualificato, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un delitto contro il patrimonio e contro la proprietà pubblica o privata, ponendosi in regime di sussidiarietà e complementarietà rispetto al disposto dell'art. 635 c.p. (danneggiamento). La condotta di cui al primo comma è sottoposta a condizione di procedibilità (querela della persona offesa) mentre si procede d'ufficio nei casi di cui al secondo comma, ovvero se il delitto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati. Si tratta di un reato di evento, dunque il tentativo può ritenersi astrattamente configurabile.

La condotta sanzionata dall'art. 639 c.p.

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La condotta sanzionata è quella di colui il quale vada a deturpare o imbrattare (con qualunque mezzo e senza autorizzazione alcuna) beni mobili e immobili altrui. La sanzione è inasprita nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nei confronti di beni immobili o mezzi di trasporto pubblico o privato, nonché nei confronti dei recidivi per le ipotesi di cui al secondo comma. Ulteriore inasprimento della pena è previsto per il deturpamento o imbrattamento di beni di valore storico o artistico. Come anticipato, la norma si pone in regime di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 635 c.p. (danneggiamento). Tuttavia, mentre nei casi di cui all'art. 635 c.p., quel che contraddistingue la condotta è l'aver reso inservibile la res, nel caso di cui all'art. 639 c.p., il discrimine può essere rinvenuto nella reversibilità della condotta, tant'è che l'ultimo comma della norma citata prevede che, con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma, il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

La pena

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La pena per il delitto di deturpamento o imbrattamento di cose mobili o immobili altrui è della multa fino ad € 103,00. Se il delitto è commesso in danno di beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. In ipotesi di deturpamento o imbrattamento di res di valore artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

L'ultimo comma dell'art. 639 c.p. prevede una sanzione accessoria alla sentenza di condanna, ovvero la possibilità che il Giudice ordini il ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

Elemento soggettivo

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L'elemento soggettivo necessario per la configurabilità del delitto di deturpamento o imbrattamento di cose mobili e immobili altrui è il dolo generico, quindi la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il fatto descritto nella norma.

Data: 08/06/2020 16:00:00
Autore: Daniele Paolanti