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Lo scioglimento anticipato delle Camere

Lo scioglimento anticipato delle Camere ai fini della soluzione di una crisi di governo, il parlamentarismo maggioritario e i poteri del presidente della Repubblica


I poteri del presidente della Repubblica

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Ai fini della soluzione di una crisi di Governo, il Presidente della Repubblica detiene, in primis, il potere di nomina del Presidente del Consiglio; in secundis, Il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente (cioè prima della fine della legislatura) le Camere.
Bisogna, innanzitutto, far presente che il valore che questi strumenti di risoluzione della crisi di Governo, ai quali può dar seguito il Presidente della Repubblica, varia molto a seconda degli equilibri politico-istituzionali (Bin-Pitruzzella, Diritto Costituzionale).

Sistema maggioritario, proporzionale e pluripartitico

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Ad esempio, nel parlamentarismo maggioritario, la nomina del Consiglio dei Ministri e lo scioglimento anticipato delle Camere altro non rappresentano se non una ratifica di decisioni che, nella sostanza, sono state prese da altri. Infatti, per quanto riguarda la nomina del Premier, è il corpo elettorale che, in sostanza, sceglie la maggioranza ed il suo leader, prima delle elezioni; relativamente allo scioglimento anticipato delle Camere, è il Governo che propone tale atto (si veda anche Bin- Pitruzzella, op. cit.).
Al contrario, nel sistema parlamentare proporzionale, nel quale maggioranze e Governi si affermano dopo le elezioni (tramite accordi tra i partiti, con la possibilità cambiamento di Governi e maggioranze, nel corso della legislatura), i poteri del Presidente della Repubblica di nomina del Premier e di scioglimento anticipato del Parlamento, ovviamente hanno una funzione politico-istituzionale, completamente differente. In tali sistemi, è un problema quello di far sì che si abbiano delle maggioranze in grado di sostenere un Governo con un certo grado di stabilità (si veda anche Bin-Pitruzzella, op.cit.). Il ruolo del Presidente della Repubblica, in questo contesto, è completamente diverso rispetto a quello, già esaminato, nei sistemi a parlamentarismo maggioritario, poiché esercitando i suoi poteri, può condizionare la soluzione della crisi di Governo.
Nel sistema politico pluripartitico (con coalizioni post-elettorali), il quale ha dominato gran parte dell'esperienza italiana, il Governo poteva essere formato attraverso le trattative tra i partiti, con equilibri molto delicati tra questi ultimi (si veda Bin- Pitruzzella, op.cit.). La situazione era tale per cui il Capo dello Stato ben poteva usufruire degli strumenti che servono alla nomina: le consultazioni, il conferimento dell'incarico ed il mandato esplorativo. Il Presidente della Repubblica, in un sistema pluripartitico, procede alla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso un atto adottato d'accordo con quest'ultimo che lo controfirma (c'è chi parla di "Atto complesso"). Il Capo dello Stato ritiene di avere, quindi, l'appoggio dei partiti politici che verosimilmente sosterranno il Governo, votando la fiducia.
Con il passaggio al parlamentarismo maggioritario, è il corpo elettorale che dà una indicazione precisa con riguardo alla maggioranza ed alla persona del Primo Ministro. In tale circostanza, al Presidente della Repubblica non rimane altro che prendere atto delle scelte del corpo elettorale e convalidarle (Si veda, sul punto, anche Bin-Petruzzella, op.cit.).

Crisi di governo: lo scioglimento anticipato delle Camere

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In questo contesto ci chiediamo a chi spetta sostanzialmente la decisione di sciogliere il Parlamento. Ovviamente, la controfirma va ad escludere che il Capo dello Stato decida da solo. Come già spiegato, tale atto è, dalla dottrina, definito "atto complesso", al quale partecipano il Presidente della Repubblica ed il Governo; ma, in concreto, per comprendere chi decide circa lo scioglimento, bisogna guardare con attenzione agli equilibri complessivi della forma di Governo (si veda, tra gli altri, Bin-Pitruzzella, op.cit.).
Lo scioglimento anticipato nei sistemi a parlamentarismo maggioritario
Riprendendo quanto sopra esposto, nel parlamentarismo maggioritario, infatti, chi decide di sciogliere le Camere anticipatamente è (di fatto e talora di diritto) il Governo. In questo tipo di funzionamento della forma di Governo, non è possibile lasciare spazio ad una discrezionalità del Capo dello Stato, relativamente alla nomina del Premier, poiché, come già visto, tale potere risiede nelle mani del corpo elettorale, di fronte al quale i partiti della maggioranza sono politicamente responsabili. In tali sistemi, al Presidente della Repubblica non resta che nominare Primo Ministro, il leader del partito o della coalizione che ha vinto le elezioni. Pertanto, instaurando, come già detto, Premier e maggioranza un rapporto di responsabilità politica diretta nei confronti del corpo elettorale, la decisione sostanziale di scioglimento anticipato delle Camere, spetta ad essi (al riguardo, si veda Bin-Pitruzzella, op.cit.).

Il potere di scioglimento anticipato delle Camere nell'esperienza italiana

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Dato che la forma di Governo italiana ha per molto tempo funzionato diversamente dal parlamentarismo maggioritario, ciò comporta che lo scioglimento anticipato sia nella generalità considerato come "atto complesso" o "duumvirale", invece che come sostanzialmente governativo.
In passato, le elezioni, essendoci un sistema elettorale proporzionale, non rendevano possibile l'individuazione di una coalizione e di un Governo, ma solamente la misurazione del consenso del quale ogni partito godeva nel Paese (si veda Bin-Petruzzella, op.cit.). Così, nelle negoziazioni successive alle elezioni, ai fini della creazione di una coalizione e del Governo, ogni partito avrebbe fatto sentire la propria "forza" politica, derivata dal consenso popolare a seguito delle elezioni.

In tal caso, il ricorrere allo scioglimento anticipato del Parlamento, poteva essere effettuato congiuntamente dal Presidente della Repubblica e del Governo, i quali tenevano conto dell'impossibilita delle forze politiche di trovare un accordo, prima di nuove elezioni (si veda anche Bin-Pitruzzella, op.cit.).
Cosa accade, però, se il sistema si muove verso il Parlamentarismo maggioritario? Come già visto, la Costituzione non esclude lo scioglimento delle Camere come atto sostanzialmente governativo. La visione dello scioglimento come "atto complesso", nell'impossibilità del Parlamento di esprimere una maggioranza qualsiasi, sottintendevano una forma di Governo fondata su di un sistema elettorale proporzionale e, conseguentemente, la formazione delle coalizioni dopo le elezioni. Se, però, cambiano gli assetti, anche a causa di un sistema elettorale maggioritario (benché solo in parte) e si afferma un sistema politico bipolare (A tal proposito, si vedano gli studi di Maurice Douverger 1917-2014; Bin-Pitruzzella, op. cit), di conseguenza, ad opinione di chi scrive, dovrebbe crearsi la convenzione costituzionale per cui venga rimesso alla scelta sostanziale del corpo elettorale la determinazione della maggioranza e del premier; in virtù di tale convenzione, si modificano, dunque, le condizioni per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Questo comporta, secondo la scrivente, che se la coalizione scelta dal corpo elettorale entra in crisi, Il Governo debba proporre il decreto di scioglimento delle Camere al Capo dello Stato, anche nel caso in cui (c.d. ribaltone) una parte dell'opposizione sia pronta a sostenere il medesimo Governo. Ciò non entra in collisione con l'art. 67 della Costituzione ("Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"). In mancanza di presentazione del suddetto decreto, si interromperebbe il circuito democratico per il quale il potere politico comporta responsabilità politica, la quale viene fatta valere dal corpo elettorale. Dal canto suo, il Presidente della Repubblica dovrebbe firmare tale decreto, se vuole rispettare il corretto funzionamento del Parlamentarismo maggioritario. Tutto ciò, nel rispetto della volontà popolare che ha espresso quella determinata maggioranza e quel Premier e conformemente all'art. 1, secondo comma, della Costituzione: "La sovranità appartiene al popolo (...)".
Sara Fabiani
martasara.fabiani@gmail.com
Data: 11/06/2020 12:00:00
Autore: Sara Fabiani