Frode informatica: la guida completa
- Il testo dell'art. 640-ter c.p.
- Bene giuridico protetto e procedibilità
- Come avviene la frode informatica
- La pena
- Elemento soggettivo
- Il phishing
Il testo dell'art. 640-ter c.p.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.
Bene giuridico protetto e procedibilità
Il delitto di cui all'art. 640 ter c.p. è un delitto comune e non qualificato, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un delitto contro il patrimonio, ponendosi in regime di sussidiarietà e complementarietà rispetto al disposto dell'art. 640 c.p. (truffa).
La condotta di cui al primo comma è sottoposta a condizione di procedibilità (querela della persona offesa) mentre si procede d'ufficio nei casi di cui al secondo e terzo comma, ovvero se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n° 5 (l'aver approfittato delle circostanze di luogo o di persona) o n° 7 (aver cagionato un danno patrimoniale di grande entità). Si tratta di un reato di evento, dunque il tentativo può ritenersi astrattamente configurabile.
Come avviene la frode informatica
Il delitto di frode informatica è una forma speciale di truffa, indi per cui si può ritenere che si ponga in rapporto di complementarietà, sussidiarietà e specialità rispetto alla medesima.
Proprio in ragione della specialità rispetto alla norma di cui all'art. 640 c.p., è da ritenersi escluso il concorso tra la truffa ed il delitto di frode informatica.
Differenza frode informatica e truffa
La differenza rispetto alla truffa si sostanzia nel fatto che la truffa, sotto il profilo causale, è diretta ad ingenerare un errore nella vittima, mentre la frode informatica richiede un intervento del soggetto agente sul sistema.
La condotta
La norma sanziona la condotta di colui il quale si introduca senza autorizzazione, alterando o modificando un sistema informatico o telematico altrui (dati, informazioni o programmi) procurandosi un indebito vantaggio con altrui danno. La pena è aggravata se ricorrono alcune delle condizioni indicate nel comma due dell'art. 640 c.p., ovvero: se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5 o 7 (delle quali si è offerto contezza sopra, e cioè l'aver approfittato delle circostanze di luogo o di persona o aver cagionato un danno patrimoniale di grande entità).
Come in tutti i delitti informatici, dalla condotta descritta ne scaturisce un inasprimento della pena se il fatto è commesso da un operatore di sistema.
Ulteriore aggravante è l'aver commesso il fatto mediante furto o appropriazione dell'altrui identità digitale. Per identità digitale si intende quell'insieme di informazioni e di risorse che normalmente vengono rilasciate, dietro richiesta, da un sistema informatico, ad ogni utente attraverso un processo di identificazione. Si possono ritenere tali tutte quelle informazioni atte ad individuare un soggetto online.
La pena
Il delitto di frode informatica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Nei casi di cui al comma 2 la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Elemento soggettivo
L'elemento soggettivo necessario per la configurabilità del delitto di frode informatica è il dolo specifico, quindi la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il fatto descritto nella norma, diretto a procurarsi un indebito vantaggio con altrui ingiusto danno.
Il phishing
Un particolare tipo di frode informatica è rappresentata dal phishing.
Si tratta di una truffa perpetrata tramite internet, con la quale il responsabile tenta di carpire dalla vittima informazioni personali (come codici di accesso a banche o altri dati finanziari), fingendosi un interlocutore affidabile sul web.
Il phishing fa leva sugli aspetti sociali di internet e, oltre a una responsabilità penale, può generare anche responsabilità civile extracontrattuale, con obbligo per il phisher di risarcire di danni patrimoniali e non patrimoniali causati.
Per approfondimenti vai alla guida Il phishing
Data: 17/09/2020 05:00:00Autore: Daniele Paolanti