Il delitto di frode in emigrazione
- Il testo dell'art. 645 c.p.
- La ratio del delitto di cui all'art. 645 c.p. e il bene giuridico protetto
- La condotta sanzionata dall'art. 645 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 645 c.p.
Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
La ratio del delitto di cui all'art. 645 c.p. e il bene giuridico protetto
Il delitto di cui all'art. 645 c.p. è un delitto comune, dacché può essere commesso da chiunque. Bene giuridico meritevole di tutela deve intendersi l'integrità del patrimonio, non essendo richiesto che il soggetto si decida infine ad emigrare. Il delitto in esame è procedibile a querela della persona offesa. Si tratta di un reato di pericolo, non può ritenersi configurabile il tentativo proprio in ragione del fatto che non è richiesto il raggiungimento dell'evento.
La condotta sanzionata dall'art. 645 c.p.
Il reato di frode in emigrazione è un reato modale, proprio perché è richiesta la determinazione di procurare eccitamento in taluno al fine di convincerlo ad emigrare, o avviarsi verso un paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, facendosi consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso. Il delitto di frode in emigrazione, nella parte in cui fa riferimento alle mendaci asserzioni ed alle false notizie, non opera alcuna distinzione fra circostanze che siano riferite alla possibilità di emigrazione o alle condizioni che si possano trovare emigrando. Il reato si consuma al momento in cui, dopo aver determinato il convincimento in altri ad emigrare, si faccia dare o promettere denaro o altra utilità.
La pena
La pena per chi compie il delitto di frode in emigrazione è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone, quindi ai sensi dell'art. 64 c.p. essendo una circostanza aggravante in cui l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è previsto l'aumento fino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta.
Elemento soggettivo
L'elemento soggettivo necessario per la configurabilità del delitto di frode in emigrazione è il dolo specifico, quindi la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il fatto descritto nella norma, diretto a procurarsi un indebito vantaggio con altrui ingiusto danno.
Data: 07/06/2020 10:00:00Autore: Daniele Paolanti