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Condominio: le ringhiere dei balconi sono parti comuni

Per la Cassazione, ringhiere e divisori dei balconi rientrano tra e parti comuni dell'edificio e le spese per la loro sostituzione sono da ripartire tra tutti i condomini


Ringhiere e divisori balconi sono parti comuni

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Le ringhiere e i divisori dei balconi costituiscono parte integrante della facciata e perciò rientrano tra le parti comuni dell'edificio, per cui le spese per la loro sostituzione vanno ripartite tra tutti i condomini. È quanto si ricava dalla recente ordinanza della Cassazione n. 10848/2020 (sotto allegata).

In entrambi i gradi di giudizio veniva rigettato il ricorso di un condomino avverso la deliberazione assembleare che aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi.

Ad avviso dei giudici, le ringhiere, che fungono da parapetto, come i divisori dei balconi, costituiscono parte integrante della facciata, con la quale formano un insieme che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico, con conseguente riconducibilità al novero delle parti comuni dell'edificio.

Per il condomino, invece, avrebbero errato i giudici a ricomprendere le ringhiere ed i divisori dei balconi tra le parti condominiali, né avrebbe spiegato quali siano le caratteristiche tali da giustificarne il rilievo architettonico e prospettico.

Il principio di diritto della Cassazione

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Per gli Ermellini però non ci sono dubbi. La sentenza impugnata contiene esaurientemente le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. L'unico motivo di ricorso, affermano dalla sesta civile, è volto a contrastare sotto il profilo fattuale la ricostruzione operata dal Tribunale di Milano, che tuttavia si è conformato al principio di diritto elaborato da un orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui, "mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (v. tra le altre, Cass. n. 6624/2012; Cass. n. 30071/2017).

Funzione estetica per l'edificio

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L'accertamento del giudice del merito che le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacché "ben visibili all'esterno", "disposti simmetricamente", "omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale", assolvano in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Data: 16/06/2020 19:00:00
Autore: Marina Crisafi